sabato 12 luglio 2014

Non si può bruciare materiale agricolo e forestale dal 15 giugno al 15 settembre 2014


Non si può bruciare materiale agricolo e forestale dal 15 giugno al 15 settembre 2014 perché è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia
In questi giorni ho ricevuto numerose segnalazioni di combustione nelle campagne del Salento leccese.
L’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale (articolo 256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) per precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei Fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, nel caso di combustione in loco delle stesse.
La norma precisa che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro (1 metro stero è un metro cubo di legna accatastata comprensiva d'aria) nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
 
A tale proposito ricordo a me stesso che siamo in un periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Puglia e che conseguentemente in questo periodo la combustione è vietata
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.226 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2014, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000".
Pertanto, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2014 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.
 

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