Nonostante i primi interventi messi in campo, non siamo ancora fuori dallo stato di emergenza Xylella: è importante da questo momento in poi un maggior rigore, che istituzioni e cittadini agiscano insieme e con energia nel realizzare le azioni necessarie a salvaguardare e proteggere le aree del territorio pugliese e delle piante non ancora infette, (in particolare di ulivo) e al contempo per contrastare e ridurre la diffusione del batterio infestante nelle zone colpite. Solo uno sforzo unitario di cittadini e istituzioni, può darci la speranza di porre rimedio a questa condizione a dir poco critica della nostra regione.
L’emergenza Xylella prevede interventi differenziati a seconda delle tre aree identificate: “zona infetta”, “zona cuscinetto” e “zona di sorveglianza”. Qui ci concentreremo sulla “zona infetta”, quella in cui l’emergenza Xylella richiede i maggiori interventi e i maggiori sforzi di tutti.
La “zona infetta” della Puglia direttamente colpita dal batterio, riguarda tutti i Comuni della Provincia di Lecce, più Oria e Francavilla Fontana (della Provincia di Brindisi).
TRA SETTEMBRE E DICEMBRE, devono essere obbligatoriamente eseguiti tutti gli interventi previsti dalle “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria” emanate dalla Regione Puglia. Il Servizio fitosanitario della Regione Puglia, definisce “modalità operative” e quali “sostanze attive” utilizzare, ovvero quelle che presentano un grado di attività contro gli insetti vettori di Xylella fastidiosa e per le quali deve essere verificata la registrazione d’uso.
(Leggi o scarica il documento sulle “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria”: http://www.regione.puglia.it/…/aggiornamento2015_norme_dife…
Per avere anche un quadro generale sugli interventi da adottare, leggi o scarica “Le linee-guida per il contenimento della diffusione di Xylella fastidiosa”: http://cartografia.sit.puglia.it/…/LINEEGUIDA_XYLELLAE_CoDi…)
(Leggi o scarica il documento sulle “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria”: http://www.regione.puglia.it/…/aggiornamento2015_norme_dife…
Per avere anche un quadro generale sugli interventi da adottare, leggi o scarica “Le linee-guida per il contenimento della diffusione di Xylella fastidiosa”: http://cartografia.sit.puglia.it/…/LINEEGUIDA_XYLELLAE_CoDi…)
1. Nella “zona infetta” è vietato l’impianto di “piante ospiti” (Acacia saligna Labill, Wendl., Catharanthus, Myrtus communis L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus avium L., Prunus dulcis Mill. D.A. Webb, Rhamnus alaternus L., Rosmarinus officinalis L., Spartium junceum L., Vinca, Westringia fruticosa Willd. Druce), salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l’introduzione dell’organismo specificato da parte dei suoi vettori.
2. Solo il Servizio fitosanitario centrale, autorizza l’impianto di “piante ospiti” nelle zone infette, in applicazione del Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
(Art. 7 - Decreto MIPAAF GU 148 290615)
(Art. 7 - Decreto MIPAAF GU 148 290615)
3. È vietato lo spostamento all’interno dell’Unione Europea delle “piante specificate”, (vedi elenco: http://www.ilpuntocoldiretti.it/…/Florovivaismo,beneilraffo…) che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata (stabilita ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214).
Tali spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a. è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;
b. è autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come sito indenne dall’organismo specificato (Xylella fastidiosa) e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
c. è dotato di protezione fisica contro l’introduzione “dell’organismo specificato” da parte dei suoi vettori;
d. è circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell’organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall’organismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione delle piante;
e. è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione delle piante;
f. è sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
g. per tutto il periodo di crescita delle piante specificate né sintomi dell’organismo specificato, né suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato;
h. per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell’organismo specificato nella zona di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato.
(Art. 12 - Decreto MIPAF GU 148 290615)
Tali spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a. è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;
b. è autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come sito indenne dall’organismo specificato (Xylella fastidiosa) e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
c. è dotato di protezione fisica contro l’introduzione “dell’organismo specificato” da parte dei suoi vettori;
d. è circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell’organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall’organismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione delle piante;
e. è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell’organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione delle piante;
f. è sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
g. per tutto il periodo di crescita delle piante specificate né sintomi dell’organismo specificato, né suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato;
h. per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell’organismo specificato nella zona di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato.
(Art. 12 - Decreto MIPAF GU 148 290615)
4. Gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto delle buone pratiche agricole ed essere sottoposti a periodici interventi di potatura, al fine di favorire un maggiore arieggiamento della pianta e migliorarne lo stato vegetativo.
Gli interventi sono differenziati a seconda della situazione fitosanitaria riscontrata:
a. “negli oliveti asintomatici”, gli interventi di potatura devono essere effettuati ogni 2 anni
b. “negli oliveti con sintomi iniziali di infezione”, gli interventi di potatura devono essere eseguiti tempestivamente e mirati all’eliminazione delle parti visibilmente infette
c. “negli oliveti infetti”, le piante gravemente compromesse devono essere estirpate.
Gli interventi sono differenziati a seconda della situazione fitosanitaria riscontrata:
a. “negli oliveti asintomatici”, gli interventi di potatura devono essere effettuati ogni 2 anni
b. “negli oliveti con sintomi iniziali di infezione”, gli interventi di potatura devono essere eseguiti tempestivamente e mirati all’eliminazione delle parti visibilmente infette
c. “negli oliveti infetti”, le piante gravemente compromesse devono essere estirpate.
5. Ai trasgressori delle disposizioni elencate, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Bisogna agire tempestivamente ed efficacemente per il bene di tutti.
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