Relazione Tecnica:
Sintesi della Proposta di Riforma della PAC 2028-2034 (COM(2025) 560)
Autore: Antonio
Bruno
Istituzione:
Associazione dei Laureati in Scienze Agrarie e Scienze Forestali della
Provincia di Lecce
Destinatari:
Tecnici della Pubblica Amministrazione e dei Soggetti Gestori
Data:
17 settembre 2025
Oggetto:
Analisi delle principali novità e implicazioni operative della proposta di
regolamento per la PAC 2028-2034.
1. Introduzione e
Contesto Generale
La
presente relazione sintetizza i punti chiave della proposta legislativa della
Commissione Europea (COM(2025) 560) per la Politica Agricola Comune (PAC) nel
periodo 2028-2034, al fine di fornire un quadro di riferimento
tecnico-operativo. La riforma si inserisce nel più ampio contesto del prossimo
Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e mira a creare una PAC più semplice,
flessibile, mirata e basata sugli incentivi piuttosto che sui requisiti.
L'obiettivo strategico è rafforzare la resilienza, la sostenibilità e la
competitività del settore agricolo europeo, garantendo al contempo la sicurezza
alimentare e promuovendo il ricambio generazionale.
L'elemento
strutturale più rilevante è l'integrazione della PAC nel nuovo Fondo
di Partenariato Nazionale e Regionale (Fondo NRP), che fonde i
precedenti FEAGA e FEASR. L'attuazione avverrà tramite Piani
di Partenariato Nazionale e Regionale (PPNR), conferendo agli
Stati Membri una maggiore responsabilità e flessibilità nel conseguimento degli
obiettivi comuni, sulla base di "Raccomandazioni Nazionali per la
PAC" che la Commissione fornirà come orientamento.
2. Principali Novità e
Implicazioni Operative
Di
seguito si riportano le principali innovazioni della proposta, con un focus
sulle loro implicazioni tecniche e operative.
2.1. Architettura
degli Interventi e Sostegno al Reddito
·
Soppressione dei Titoli e Nuovo Pagamento Base:
La proposta abolisce definitivamente il sistema dei titoli di pagamento unico
(o titoli PAC) legati ai pagamenti storici. Al suo posto, introduce un "Sostegno
Decrescente al Reddito per Superficie" (Art. 6). Il
pagamento sarà calcolato su "ettari ammissibili" con un importo base
uniforme, ma fortemente modulato da meccanismi di degressività e capping.
·
Degressività e Capping: Per garantire una
distribuzione più equa, il sostegno sarà decrescente in base all'importo
ricevuto:
·
0% di riduzione fino a 20.000 €.
·
25% di riduzione sulla parte eccedente i 20.000 € fino
a 50.000 €.
·
50% di riduzione sulla parte eccedente i 50.000 € fino
a 75.000 €.
·
75% di riduzione sulla parte eccedente i 75.000 €.
Inoltre, è previsto un capping massimo di 100.000 €
per beneficiario/azienda all'anno.
·
Differenziazione e Targeting:
Gli Stati Membri potranno differenziare i pagamenti per gruppi di agricoltori
(es. giovani, donne, piccoli agricoltori) o zone geografiche, sulla base del
reddito agricolo, per indirizzare il sostegno a chi ne ha più bisogno.
·
Agricoltore Attivo e Pensionati: Il
sostegno sarà riservato agli agricoltori la cui attività principale è
l'agricoltura, con una deroga per i piccoli agricoltori che svolgono
un'attività minima. È prevista una disposizione transitoria: dal
2032, gli agricoltori che percepiscono una pensione di anzianità non potranno
più ricevere questo sostegno (Art. 6, par. 6).
2.2. Regime per i
Piccoli Agricoltori
·
Viene istituito un regime semplificato (Art. 7) con un
pagamento
forfettario annuo fino a 3.000 €.
·
L'adesione a questo regime è facoltativa per gli
agricoltori e sostituisce il diritto a ricevere il "Sostegno Decrescente
al Reddito per Superficie", il "Sostegno Accoppiato" e il
"Pagamento per Vincoli Naturali".
·
Implicazione Tecnica: Questo
regime richiede un sistema di gestione separato e semplificato, con minori
oneri di controllo e rendicontazione.
2.3. Condizionalità
Ambientale e Sociale ("Gestione Responsabile delle Aziende Agricole")
·
La condizionalità viene riformata e rinominata
"Gestione Responsabile delle Aziende Agricole" (Art. 3), comprendendo
sia aspetti ambientali che sociali.
·
Pratiche di Protezione: Sostituiscono in
parte le vecchie BCAA. Sono definite dagli Stati Membri nei PPNR per
raggiungere obiettivi specifici (Allegato I, Parte C):
1.
Protezione dei suoli ricchi di carbonio, elementi del
paesaggio e prati permanenti.
2.
Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del
suo potenziale e mantenimento della sostanza organica (con divieto di bruciare
stoppie).
3.
Protezione delle acque dall'inquinamento e dal
ruscellamento.
·
Criteri di Gestione Obbligatori (CGO):
Rimangono i riferimenti a normative UE esistenti in materia di acqua,
biodiversità, sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari e benessere animale
(Allegato I, Parte A) e vengono introdotti nuovi CGO in materia di condizioni
di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro (Allegato I, Parte B).
·
Deroghe ed Esenzioni: Gli Stati Membri
possono prevedere esenzioni specifiche e deroghe temporanee alle pratiche di
protezione, sulla base di criteri oggettivi (es. colture, tipi di suolo, danni
da fauna selvatica).
·
Agricoltura Biologica: Gli agricoltori
con azienda interamente certificata biologica sono considerati conformi alle
pratiche di protezione relative al suolo e alle acque.
2.4. Strumenti
Ambientali: Fine degli Ecoschemi
·
Una delle novità più significative è la soppressione
degli "ecoschemi".
·
Tutti i sostegni volontari a favore dell'ambiente, del
clima e del benessere animale confluiscono in un unico strumento: le "Azioni
Agroambientali e per il Clima" (Art. 10).
·
Questo intervento unico prevede due forme:
·
Impegni di gestione volontari
(es. mantenimento dell'agricoltura biologica, estensivizzazione zootecnica).
·
Transizione verso sistemi di produzione resilienti (es.
conversione all'agricoltura biologica, estensivizzazione), basata su un
"piano di azione di transizione" approvato.
·
Implicazione Tecnica:
Questo cambiamento mira a eliminare la sovrapposizione e la complessità
burocratica tra ecoschemi e vecchi pagamenti agroambientali, semplificando la
progettazione e la gestione degli interventi.
2.5. Sostegno
Accoppiato al Reddito
·
Il sostegno accoppiato (Art. 11) assume un ruolo più
centrale, con una quota di risorse che, secondo fonti esterne alla proposta
legislativa, potrebbe aumentare (es. dal 13% al 20%).
·
Può essere erogato per ettaro o per
animale/equivalente animale (i coefficienti sono definiti nell'Allegato II).
·
Settori Esclusi: Il sostegno non è
concesso ai settori del tabacco
e del vino.
·
Gli Stati Membri devono giustificare il sostegno in
base a difficoltà socioeconomiche o ambientali dei settori e minimizzare
l'impatto sul mercato.
2.6. Ricambio
Generazionale: Lo "Starter Pack"
·
Per attrarre i giovani, la PAC introduce un "Pacchetto
di Avvio per i Giovani Agricoltori" (Art. 16), un
insieme coordinato di misure:
·
Sostegno all'insediamento (fino a 300.000 €).
·
Sostegno decrescente al reddito maggiorato.
·
Accesso prioritario agli investimenti e agli strumenti
finanziari.
·
Sostegno ai servizi di sostituzione.
·
Accesso a consulenza e formazione dedicata.
·
Ogni Stato Membro deve elaborare una "Strategia
per il Ricambio Generazionale" (Art. 15) nel proprio PPNR.
2.7. Altri Interventi
Rilevanti
·
Pagamento per Vincoli Naturali (Art. 8):
Continua a esistere per compensare gli svantaggi delle zone montane e
svantaggiate, con la possibilità di designare nuove zone (fino al 2% della SAU
nazionale).
·
Sostegno agli Investimenti (Art. 13):
Rimane centrale, con un focus sulla resilienza (climatica e idrica). Sono
definiti chiaramente gli investimenti ammissibili e non ammissibili (es.
acquisto di terreni limitato al 10%, salvo eccezioni).
·
Gestione del Rischio (Art. 12):
Il sostegno per la partecipazione a strumenti assicurativi o fondi di
mutualizzazione è obbligatorio, salvo che lo Stato Membro dimostri di avere un
sistema nazionale equivalente.
·
Servizi di Sostituzione (Art. 17):
Viene introdotto un nuovo intervento per sostenere i costi di sostituzione dell'agricoltore
in caso di malattia, maternità, vacanze o formazione.
·
Governance dei Dati (Art. 21):
Ogni Stato Membro deve designare un'autorità unica per coordinare
l'interoperabilità dei sistemi informatici, adottando il principio "una
sola raccolta, tanti usi" e utilizzando l'identità digitale europea.
Questo è un punto cruciale per la semplificazione amministrativa futura.
3. Conclusioni e
Prossimi Passi
La
proposta di riforma della PAC 2028-2034 rappresenta un cambiamento radicale
nell'architettura degli aiuti, con una forte spinta verso la semplificazione,
la flessibilità nazionale e il targeting degli interventi. La fusione dei fondi
e l'integrazione nei PPNR richiederanno un ripensamento dei processi
amministrativi e dei sistemi informatici.
L'attenzione
dei tecnici dovrà ora concentrarsi su:
1.
L'analisi dettagliata delle "Raccomandazioni
Nazionali per la PAC" che la Commissione emetterà, le
quali guideranno la stesura dei PPNR.
2.
La progettazione dei PPNR nazionali e regionali,
che definiranno concretamente le modalità di attuazione di tutti gli interventi
(differenziazione dei pagamenti, definizione delle pratiche di protezione,
struttura dello starter pack, ecc.).
3.
L'adeguamento dei sistemi informatici
per gestire la nuova architettura e rispettare i requisiti di interoperabilità
e governance dei dati.
La
proposta è attualmente all'esame del Parlamento Europeo e del Consiglio,
pertanto potrebbe subire modifiche prima della sua adozione definitiva. Si
raccomanda di monitorare costantemente l'iter legislativo.
Allegati di
Riferimento:
·
Proposta di Regolamento COM(2025) 560
·
Allegato I (Requisiti della gestione responsabile)
·
Allegato II (Coefficienti equivalenti animali)
·
Nota di Sintesi "Cambiamenti e impatti della
proposta della riforma della PAC 2028-2034"

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