giovedì 18 settembre 2025

MANUALE OPERATIVO PER OPERATORI, VIVAISTI E ACQUIRENTI


 MANUALE OPERATIVO PER OPERATORI, VIVAISTI E ACQUIRENTI

Disposizioni 2025 per la movimentazione di piante in area infetta da Xylella fastidiosa (ST53) in Puglia
(Basato sulla Determina Dirigenziale n. 00158 del 17/09/2025 – Sezione Osservatorio Fitosanitario)


A CHI È RIVOLTO QUESTO MANUALE?

  • Operatori professionali (OP): vivaisti, produttori, commercianti all’ingrosso.
  • Operatori non professionali: garden center, fiorai, rivendite al dettaglio, mercati e fiere.
  • Acquirenti finali: agricoltori, privati, enti pubblici che acquistano piante per impianto.

1. QUALI PIANTE PUOI PRODURRE, VENDERE O IMPIANTARE?

Sono autorizzate solo le seguenti specie, ritenute resistenti, tolleranti o a bassissimo rischio di infezione da Xylella fastidiosa ssp. pauca ST53:

Olivo:

  • Leccino
  • FS17 (Favolosa)
  • Lecciana
  • Leccio del Corno (tollerante)

Fruttiferi:

  • Mandorlo (Prunus dulcis)
  • Ciliegio (Prunus avium)

Ornamentali e aromatiche:

  • Rosmarino (Salvia rosmarinus)
  • Mirto (Myrtus communis)
  • Alloro (Laurus nobilis)
  • Fillirea (Phillyrea latifolia)
  • Alaterno (Rhamnus alaternus)
  • Cisto (Cistus)
  • Geranio (Pelargonium spp.)

⚠️ ATTENZIONE: Qualsiasi altra specie è VIETATA in zona infetta e cuscinetto, salvo specifiche deroghe non contemplate in questa determina.


2. DOVE PUOI OPERARE?

Le regole variano a seconda della zona in cui ti trovi:

  • Zona Infetta: area con presenza accertata del batterio (esclusa la “zona di contenimento” dove vige l’eradicazione).
  • Zona Cuscinetto: fascia di protezione intorno alla zona infetta.
  • Zona Indenne: aree libere da Xylella (fuori dall’Allegato III del Reg. UE 2020/1201).

3. QUANDO PUOI SPOSTARE LE PIANTE?

La determina introduce una finestra stagionale di sicurezza, basata sull’assenza degli insetti vettori (attivi da fine marzo a fine ottobre):

🟢 PERIODO LIBERO (RISCHIO NULLO):
1° novembre – 31 marzo
→ Puoi spostare le piante autorizzate SENZA ulteriori vincoli fitosanitari, purché dotate di passaporto.

🟡 PERIODO A RISCHIO (1° aprile – 31 ottobre):
→ Gli spostamenti sono consentiti SOLO se rispetti TUTTE le condizioni degli artt. 23 e 27 del Reg. UE 2020/1201 (reti anti-vettore, tracciabilità, dichiarazioni, ecc.).


4. OBBLIGHI PER I VIVAISTI E PRODUTTORI (Operatori Professionali)

a) Produzione in Siti Protetti

  • Tutte le piante devono essere prodotte in siti autorizzati dall’Osservatorio Fitosanitario.
  • I siti devono essere fisicamente protetti con reti a prova di vettore (maglie ≤ 0,8 mm).
  • Devono essere effettuati trattamenti fitosanitari regolari contro gli stadi giovanili e adulti dei vettori, seguendo il “Piano d’azione 2025-2027”.

b) Passaporto delle Piante

  • Ogni pianta (o lotto, se ammesso) deve avere un passaporto vegetale conforme al Reg. UE 2017/2313.
  • Per spostamenti in periodo a rischio o verso zone sensibili, il passaporto deve riportare indicazioni supplementari (art. 27 Reg. UE 2020/1201) con dicitura “ZONA INFETTA – XYLEFA” o “ZONA CUSCINETTO – XYLEFA”.

📝 Come richiedere l’autorizzazione al passaporto?
Compila e invia l’Allegato A all’Osservatorio Fitosanitario, indicando:

  • Specie prodotte
  • Quantità prevista
  • Localizzazione catastale del sito di produzione
  • Piano di monitoraggio e trattamenti

c) Tracciabilità e Documentazione

  • Conserva per 3 anni:
    • Le dichiarazioni sostitutive (Allegato B) firmate dagli acquirenti.
    • I registri dei trattamenti fitosanitari.
    • La documentazione di movimentazione (DDT, fatture, ecc.).

d) Controlli e Sanzioni

  • In caso di ritrovamento di Xylella in un sito protetto, tutte le piante nella struttura interessata saranno distrutte.
  • Violazioni comportano sanzioni amministrative (art. 55 D.Lgs 19/2021), blocco delle movimentazioni o distruzione delle piante.

5. OBBLIGHI PER RIVENDITORI (Operatori Non Professionali)

  • Puoi vendere solo le specie autorizzate.
  • Obbligo di passaporto con dicitura supplementare (art. 27) su ogni pianta/lotti.
  • Devi consegnare all’acquirente l’Allegato B e farglielo firmare.
  • Devi conservare le copie firmate per 3 anni.

6. OBBLIGHI PER GLI ACQUIRENTI (AGRIBUSINESS E PRIVATI)

Quando acquisti una pianta autorizzata in zona infetta o cuscinetto:

  1. Firma la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato B).
  2. Impegnati formalmente a NON spostare la pianta fuori dalla zona delimitata (né dalla zona infetta alla cuscinetto, né tantomeno in area indenne).
  3. Conserva la copia del documento (potrebbe essere richiesta in caso di ispezione).
  4. Se impianti olivi (Leccino, FS17, ecc.), registra l’impianto sul portale:
    👉 http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura/impianti
    → Inserisci i dati catastali del terreno.

⚖️ Attenzione: Falsificare la dichiarazione è un reato penale (artt. 482, 495, 496 c.p.).


7. SCADENZE IMPORTANTI

  • 31 marzo 2026: Tutti gli operatori già autorizzati devono adeguarsi integralmente a questa nuova determina.
  • Monitoraggio continuo: I controlli ufficiali sono effettuati tutto l’anno dai laboratori accreditati (CNR, Università di Bari e Foggia, CIHEAM, Basile Caramia).

8. DOVE TROVARE AIUTO E INFORMAZIONI


9. SINTESI VISIVA: COSA FARE IN 3 MOSSE

Vivaista
Produci SOLO specie autorizzate in sito con RETE anti-vettore
Applica PASSAPORTO con dicitura “XYLEFA”
Conserva per 3 anni le dichiarazioni (Allegato B) degli acquirenti
Rivenditore
Vendi SOLO piante con passaporto “XYLEFA”
Fai firmare l’Allegato B all’acquirente
Archivia le copie firmate
Acquirente
Firma l’Allegato B in negozio
NON spostare la pianta fuori zona
Registra gli olivi sul portale con dati catastali

LA NOSTRA SFIDA NON È ERADICARE, MA CONVIVERE IN SICUREZZA.
Ogni firma, ogni rete, ogni passaporto è un mattone per ricostruire il futuro verde della Puglia.

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