MANUALE OPERATIVO PER OPERATORI, VIVAISTI E ACQUIRENTI
Disposizioni 2025 per la movimentazione di piante in area infetta da Xylella fastidiosa (ST53) in Puglia
(Basato sulla Determina Dirigenziale n. 00158 del 17/09/2025 – Sezione Osservatorio Fitosanitario)
A CHI È RIVOLTO QUESTO MANUALE?
- Operatori professionali (OP): vivaisti, produttori, commercianti all’ingrosso.
- Operatori non professionali: garden center, fiorai, rivendite al dettaglio, mercati e fiere.
- Acquirenti finali: agricoltori, privati, enti pubblici che acquistano piante per impianto.
1. QUALI PIANTE PUOI PRODURRE, VENDERE O IMPIANTARE?
Sono autorizzate solo le seguenti specie, ritenute resistenti, tolleranti o a bassissimo rischio di infezione da Xylella fastidiosa ssp. pauca ST53:
✅ Olivo:
- Leccino
- FS17 (Favolosa)
- Lecciana
- Leccio del Corno (tollerante)
✅ Fruttiferi:
- Mandorlo (Prunus dulcis)
- Ciliegio (Prunus avium)
✅ Ornamentali e aromatiche:
- Rosmarino (Salvia rosmarinus)
- Mirto (Myrtus communis)
- Alloro (Laurus nobilis)
- Fillirea (Phillyrea latifolia)
- Alaterno (Rhamnus alaternus)
- Cisto (Cistus)
- Geranio (Pelargonium spp.)
⚠️ ATTENZIONE: Qualsiasi altra specie è VIETATA in zona infetta e cuscinetto, salvo specifiche deroghe non contemplate in questa determina.
2. DOVE PUOI OPERARE?
Le regole variano a seconda della zona in cui ti trovi:
- Zona Infetta: area con presenza accertata del batterio (esclusa la “zona di contenimento” dove vige l’eradicazione).
- Zona Cuscinetto: fascia di protezione intorno alla zona infetta.
- Zona Indenne: aree libere da Xylella (fuori dall’Allegato III del Reg. UE 2020/1201).
3. QUANDO PUOI SPOSTARE LE PIANTE?
La determina introduce una finestra stagionale di sicurezza, basata sull’assenza degli insetti vettori (attivi da fine marzo a fine ottobre):
🟢 PERIODO LIBERO (RISCHIO NULLO):
1° novembre – 31 marzo
→ Puoi spostare le piante autorizzate SENZA ulteriori vincoli fitosanitari, purché dotate di passaporto.
🟡 PERIODO A RISCHIO (1° aprile – 31 ottobre):
→ Gli spostamenti sono consentiti SOLO se rispetti TUTTE le condizioni degli artt. 23 e 27 del Reg. UE 2020/1201 (reti anti-vettore, tracciabilità, dichiarazioni, ecc.).
4. OBBLIGHI PER I VIVAISTI E PRODUTTORI (Operatori Professionali)
a) Produzione in Siti Protetti
- Tutte le piante devono essere prodotte in siti autorizzati dall’Osservatorio Fitosanitario.
- I siti devono essere fisicamente protetti con reti a prova di vettore (maglie ≤ 0,8 mm).
- Devono essere effettuati trattamenti fitosanitari regolari contro gli stadi giovanili e adulti dei vettori, seguendo il “Piano d’azione 2025-2027”.
b) Passaporto delle Piante
- Ogni pianta (o lotto, se ammesso) deve avere un passaporto vegetale conforme al Reg. UE 2017/2313.
- Per spostamenti in periodo a rischio o verso zone sensibili, il passaporto deve riportare indicazioni supplementari (art. 27 Reg. UE 2020/1201) con dicitura “ZONA INFETTA – XYLEFA” o “ZONA CUSCINETTO – XYLEFA”.
📝 Come richiedere l’autorizzazione al passaporto?
Compila e invia l’Allegato A all’Osservatorio Fitosanitario, indicando:
- Specie prodotte
- Quantità prevista
- Localizzazione catastale del sito di produzione
- Piano di monitoraggio e trattamenti
c) Tracciabilità e Documentazione
- Conserva per 3 anni:
- Le dichiarazioni sostitutive (Allegato B) firmate dagli acquirenti.
- I registri dei trattamenti fitosanitari.
- La documentazione di movimentazione (DDT, fatture, ecc.).
d) Controlli e Sanzioni
- In caso di ritrovamento di Xylella in un sito protetto, tutte le piante nella struttura interessata saranno distrutte.
- Violazioni comportano sanzioni amministrative (art. 55 D.Lgs 19/2021), blocco delle movimentazioni o distruzione delle piante.
5. OBBLIGHI PER RIVENDITORI (Operatori Non Professionali)
- Puoi vendere solo le specie autorizzate.
- Obbligo di passaporto con dicitura supplementare (art. 27) su ogni pianta/lotti.
- Devi consegnare all’acquirente l’Allegato B e farglielo firmare.
- Devi conservare le copie firmate per 3 anni.
6. OBBLIGHI PER GLI ACQUIRENTI (AGRIBUSINESS E PRIVATI)
Quando acquisti una pianta autorizzata in zona infetta o cuscinetto:
- Firma la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato B).
- Impegnati formalmente a NON spostare la pianta fuori dalla zona delimitata (né dalla zona infetta alla cuscinetto, né tantomeno in area indenne).
- Conserva la copia del documento (potrebbe essere richiesta in caso di ispezione).
- Se impianti olivi (Leccino, FS17, ecc.), registra l’impianto sul portale:
👉 http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura/impianti
→ Inserisci i dati catastali del terreno.
⚖️ Attenzione: Falsificare la dichiarazione è un reato penale (artt. 482, 495, 496 c.p.).
7. SCADENZE IMPORTANTI
- 31 marzo 2026: Tutti gli operatori già autorizzati devono adeguarsi integralmente a questa nuova determina.
- Monitoraggio continuo: I controlli ufficiali sono effettuati tutto l’anno dai laboratori accreditati (CNR, Università di Bari e Foggia, CIHEAM, Basile Caramia).
8. DOVE TROVARE AIUTO E INFORMAZIONI
- Portale Ufficiale: www.emergenzaxylella.it
- PEC Osservatorio Fitosanitario:
- Contatti Diretti: Richiedi la circolare attuativa che dettaglierà le procedure (in fase di pubblicazione).
9. SINTESI VISIVA: COSA FARE IN 3 MOSSE
LA NOSTRA SFIDA NON È ERADICARE, MA CONVIVERE IN SICUREZZA.
Ogni firma, ogni rete, ogni passaporto è un mattone per ricostruire il futuro verde della Puglia.

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