Antonio Bruno è Laureato in Scienze Agrarie Dottore Agronomo iscritto all'Ordine di Lecce - Esperto in diagnostica urbana e territoriale e studente all'Università del Salento del Corso di laurea in Viticultura ed Enologia
sabato 14 giugno 2014
Il mastro oleario
Il mastro oleario è il responsabile della conduzione tecnica del frantoio e, di norma, coincide con il titolare dell’impresa. Nell’ipotesi di persona diversa dal titolare dell’impresa, questa si adegua alle direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.
LEGGE REGIONALE 24 marzo 2014, n. 9
“Norme sull’impresa olearia”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
Art. 1
Impresa olearia
1. L’impresa olearia è l’unità produttiva artigiana in cui si procede all’estrazione dell’olio dalle olive in conformità alle normative vigenti e, in particolare, a quelle relative all’igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro e alla tutela dell’ambiente, al fine di fornire le necessarie informazioni sull’identità, la qualità e la tracciabilità del prodotto.
2. Nell’impresa artigiana olearia deve essere collocato il frantoio, la centrifuga per il processo estrattivo, idonei contenitori per lo stoccaggio e, quindi, conformemente alle norme vigenti, l’adeguata attrezzatura per la collocazione dell’olio in contenitori, oltre alle macchine per l’imbottigliamento e il confezionamento, ai fini della commercializzazione del prodotto.
3. Le caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, di concerto con l’Assessore regionale alla sanità.
Art. 2
Mastro oleario
1. Il mastro oleario è il responsabile della conduzione tecnica del frantoio e, di norma, coincide con il titolare dell’impresa. Nell’ipotesi di persona diversa dal titolare dell’impresa, questa si adegua alle direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.
2. Il mastro oleario coordina:
a) la gestione del magazzino e dei registri;
b) la fase di molitura;
c) la fase di confezionamento;
d) la gestione, l’utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione: acqua di vegetazione e sansa.
3. Presso l’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari è istituito e tenuto l’Albo regionale dei mastri oleari.
Art. 3
Formazione dei mastri oleari
1. La Regione Puglia favorisce la formazione dei mastri oleari e cura lo svolgimento di specifici corsi di formazione.
2. I corsi sono a carattere propedeutico per i possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e carattere tecnico-pratico per coloro che hanno ottenuto l’attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati dalla legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 (Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro), a esclusione del diploma della scuola dell’obbligo.
3. La durata dei corsi, le modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari di concerto con l’Assessore alla formazione professionale.
Art. 4
Corsi di formazione
1. Ai bandi per la realizzazione delle attività formative di cui all’articolo 3 possono partecipare consorzi di imprese e/o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione accreditati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori e apparecchiature per le attività formative di cui all’articolo 3.
2. Lo svolgimento della parte tecnico-pratica dei corsi deve, comunque, essere effettuata presso le imprese olearie.
3. La presentazione delle domande per la partecipazione ai corsi, l’accertamento del possesso dei requisiti previsti e il rilascio degli attestati di qualifica sono regolati dalle norme regionali sulla formazione professionale.
4. L’attestato rilasciato al termine del corso tecnico-pratico costituisce titolo per la iscrizione nell’Albo regionale dei mastri oleari.
Art. 5
Norme transitorie
1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere l’iscrizione all’Albo regionale dei mastri oleari coloro che dimostrino di aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi dell’articolo 2.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24 marzo 2014
VENDOLA
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