Antonio Bruno è Laureato in Scienze Agrarie Dottore Agronomo iscritto all'Ordine di Lecce - Esperto in diagnostica urbana e territoriale e studente all'Università del Salento del Corso di laurea in Viticultura ed Enologia
mercoledì 9 giugno 2010
Consorzi di Bonifica: si deve pagare la tassa?
Consorzi di Bonifica: si deve pagare la tassa?
di Antonio Bruno*
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Per eliminare le paludi, debellare la malaria e difendere i terreni agricoli agli inizi del '900 l'opera della Bonifica determinò una trasformazione del territorio che ebbe come strumenti i Consorzi. L'evoluzione della società con l'aumento della popolazione, i cambiamenti climatici e lo stesso concetto di Multifunzionalità dell'Agricoltura nella nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC)
vede oggi i Consorzi protagonisti della difesa del suolo e dell'ambiente per il miglioramenro dell'assetto del Territorio e del reddito dell'Agricoltura.
Per la Corte Costituzionale le funzioni concernenti la bonifica costituiscono un “settore della generale programmazione del territorio”, poiché sono dirette al consolidamento e alla trasformazione del territori.
Il prof. Antonio Uricchio Ordinario di diritto Tributario, nonché Preside della facoltà di Giurisprudenza di Bari in un seminario di Alta formazione spiega la natura delle controversie in materia di contributi consortili.
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Martedì 9 giugno alle ore 16,00 presso la sede dell'Anbi Puglia http://www.unionebonifichepuglia.it/ a Bari in Corso Sonnino 126, ho preso parte ai lavori del seminario di Alta formazione avente per tema: "Giurisdizione Tributaria e controversie in materia di contributi consortili".
Il seminario è stato svolto dal prof. Antonio Uricchio http://www.lex.uniba.it/ta/curriculum%20uricchio.htm Ordinario di diritto Tributario, nonché Preside della facoltà di Giurisprudenza di Bari.
Il Chiarissimo Prof. Antonio Uricchio si è posto la domanda di quale sia la natura tributaria e giuridica dei Contributi di Bonifica chiedendosi se è c'è un profilo impositivo derivato dalla valorizzazione di un bene oppure se debba considerarsi un semplice corrispettivo associativo.
Il Chiarissimo Prof. Antonio Uricchio ha ricordato a tutti che i contributi consortili sono disciplinati dal REGIO DECRETO 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale” e che vi è necessità di comprendere se i contributi di bonifica siano un imposta, una tassa, un contributo, un corrispettivo o una quota associativa.
Per poter capire la natura tributaria dei contributi di bonifica il Chiarissimo Prof. Antonio Uricchio ha fatto riferimento sia all’art. 864 del Codice Civile e agli gli artt. 11, 21 e 59 del TU sulla bonifica, in cui i contributi di bonifica sono quelli richiesti ai proprietari per fare fronte alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica.
Il Chiarissimo Prof. Antonio Uricchio ha poi aggiunto che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari rientrano nella categoria generale dei tributi, ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, poiché gli obblighi discendono dalla legge e non da un impegno contrattuale, di natura associativa, e che l'esigibilità è ottenuta mediante ruoli di contribuenza e con le norme ed i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria.
Questo comporta che è stata superata la concezione di un carattere privatistico dei consorzi e consolidata il carattere pubblicistico degli stessi.
A seguito del riordino attuato con D.Lgs. 31/12/1992, n. 545, che riforma il processo tributario si sono costituite le commissioni tributarie. Queste commissioni non si occupavano delle controversie sui contributi dei consorzi di Bonifica poiché i Tributi di cui si dovevano occupare erano enumerati nella legge stessa. C'è anche il problema relativo al fatto che i Consorzi di Bonifica come le Camere di Commercio non possono essere configurati tra gli Enti locali perché questi ultimi sono istituiti dalla Costituzione dove non si parla dei Consorzi di Bonifica.
Ma il Chiarissimo Prof. Antonio Uricchio ha approfondito ancora di più la questione relativa al fatto di stabilire se il contributo consortile sia un tributo, un corrispettivo di servizio o una quota associativa. Questa questione è concreta perché serve a delimitare la giurisdizione infatti a chi spetta dirimere le controversie? Al giudice di Pace o alla Commissione Tributaria?
Il Chiarissimo Prof. Antonio Uricchio comunica che è giunto in soccorso Il d.l. 30.9.2005 n.203, convertito con modificazioni in legge 2.12.2005 n.248, che all'art.3-bis, contenente disposizioni in materia di giustizia tributaria, è stata apportata , una modifica all' art.2 del D.Lgs. 546/92,che definisce l'oggetto della giurisdizione tributaria. In particolare al primo comma,dopo le parole tributi di ogni genere e specie, sono state inserite le parole comunque denominati.
Una volta chiarito la giurisdizione in materia di Contributi di Bonifica è delle Commissioni Tributarie bisogna risalire alla natura giuridica della natura della prestazione. Il Chiarissimo Prof. Antonio Uricchio ha asserito che la parola contributo è un espressione polisenso e per comprendere come possano configurarsi i Contributi di Bonifica, in qualunque controversia, devono essere visti come tributi, poiché sono previsti dalla legge e quindi provengono da una fonte legale, da un riparto delle spese di funzionamento dove si configura la doderosità che significa che si paga in quanto è doverosa e la coattività che si fonda sull'assetto vincolistico e su un criterio che è il ruolo di contribuenza strumento di massima esecutività. Tutto questo esclude in maniera assoluta che il contributo di bonifica possa discendere da un rapporto privatistico e quindi da una fonte contrattuale. Il Chiarissimo Prof. Antonio Uricchio ha poi aggiunto che l'art. 53 della Costituzione "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività"
Il Contenzioso Tributario ha una struttura del processo con da un lato gli Uffici delle Imposte e i Servizi di riscossione e dall'altro il destinatario della contribuzione. All' art.10 del D.Lgs. 546/92 nell'elencazione non ci sono i Consorzi di Bonifica che a questo punto sembrerebbero fuori dal processo, ma questo comporterebbe una interpretazione che menomerebbe il diritto di difesa. Il Chiarissimo Prof. Antonio Uricchio ha poi affermato che si tratta di un rapporto sostanziale, infatti anche se i consorzi non sono previsti, essi sono parte del giudizio in quanto lo è chiunque è titolare di un credito.
Ma come si difende il Consorzio in un giudizio? Per quanto riguarda l'agenzia delle Entrate e gli Enti locali questi possono farsi difendere da un funzionario mentre la parte si deve far difendere da un tecnico abilitato. Secondo il Chiarissimo Prof. Antonio Uricchio i Consorzi devono farsi difendere da un tecnico abilitato per evitare un difetto di legittimazione passiva che può essere rilevato d'ufficio dalla Cassazione.
Il Chiarissimo Prof. Antonio Uricchio ha però rilevato la necessità di adeguare la disciplina del processo tributario all'ampliamento della giurisdizione delle Commissioni tributarie.
Anche per quanto riguarda la notifica degli atti, secondo il Prof. Antonio Uricchio, il Consorzio deve farlo come fosse una qualsiasi parte privata.
Il Chiarissimo Prof. Antonio Uricchio a questo punto si diffonde sulla questione se il Contributo di Bonifica possa configurarsi come Contributo o come Tassa. Ciò dipende dalla struttura della fattispecie che viene dal latino "facti species" e vuol dire "apparenza di fatto"ed indica tutti quegli elementi in grado di provocare una modificazione giuridicamente rilevante: la "fattispecie concreta", ovvero una situazione costituita dal fatto specifico che la norma va a regolare, e la "fattispecie astratta", che è la situazione tipica prevista dalla norma. In pratica il fatto specifico che la norma va a regolare è il bene? Oppure è il beneficio?
Se la norma sul pagamento del Contributo di Bonifica regolasse il bene ovvero la manifestazione di ricchezza in conseguenza del possesso si applicherebbe l'IMPOSTA. L'imposta è una forma di prelievo che non si fonda sullo scambio e che si paga a prescindere dalla verifica dell'esistenza di un beneficio.
Se la norma sul pagamento del Contributo di Bonifica regolasse il beneficio che ridonda da un servizio si applicherebbe la TASSA.
La natura della tassa fa si che occorra verificare se l'immobile gode di un beneficio.
Il beneficio è l'effetto dell'esecuzione delle opere di bonifica. In pratica il Chiarissimo Prof. Antonio Uricchio ha sottolineato che ci vuole il riconoscimento di un area in cui si erogano servizi da cui ridondano dei benefici.
Ma se un contribuente ricorre per non pagare la TASSA poiché non ha alcun beneficio a chi spetta l'onere della prova? Che tradotto significa: chi ha l'obbligo di dimostrare quanto sostenuto?
Il Chiarissimo Prof. Antonio Uricchio ha iniziato a percorre le varie fasi a cominciare dal ricorso che è proposto avverso ad un atto impositivo che è il Ruolo, impugnando il ruolo, e quindi viene in giudizio. A questo punto chi ha l'obbligo di dimostrare quanto sostenuto?
Per analogia nel processo civile l'attore che ad esempio vanta un credito ha egli stesso la prova del suo credito e quindi, per analogia, siccome nel processo tributario l'attore è il contribuente sembrerebbe che ad egli spetti l'onere della prova.
Ma siccome il titolare della pretesa impositiva è il Consorzio esso stesso è l'attore sostanziale e di conseguenza a lui spetta l'onere della prova. In pratica il consorzio deve provare che attraverso i suoi servizi è ridondato un beneficio.
E' stato chiarito che il fatto stesso di definire che il terreno è in un piano di classifica provi l'avvenuto beneficio, mi spiego meglio: il consorzio elaborando un piano di classifica stabilisce il beneficio che ha apportato a un terreno inserito in un area oggetto di servizi e in funzione di ciò emette la cartella esattoriale del contributo di bonifica e ciò costituisce la prova del beneficio. In relazione a ciò spetta quindi al contribuente privare di non aver avuto quel beneficio che il consorzio ha specificato con il piano di classifica.
Il seminario si è concluso commentando la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni riunite del 30/10/2008 n. 260009 e quella del 25/02/2009 n. 513 che confermano quanto affermato dal Prof. Antonio Uricchio durante l'interessantissimo seminario.
*Dottore Agronomo
Bibliografia
REGIO DECRETO 13 febbraio 1933, n. 215 Nuove norme per la bonifica integrale . http://www.consorziodibonificadipiacenza.it/attachments/070_R.D.%2013-02-1933%20n.%20215.pdf
legge 18 maggio 1989 n. 183 http://www.gruppo183.org/suolo/legislazione/legge%20183%20del%2089.pdf
Corte di Cassazione, SS.UU., 30/10/2008 n. 26009 http://www.lavocedinocera.it/26009.pdf
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