giovedì 16 luglio 2015

NON DEVONO PAGARE GLI AVVISI BONARI DEL CONSORZIO DI BONIFICA I PROPRIETARI DI immobili urbani ricadenti nelle aree comunali delimitate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)



Moltissimi mi chiedono come mai pur avendo fabbricati in centri urbani che ricadono nei Bacini Idrografici dei Consorzi di Bonifica non hanno ricevuto l’avviso bonario per il pagamento.
La ragione risiede nella Legge Regionale n. 37  del 1 agosto 2014 che appunto autorizza i consorzi di bonifica commissariati a sospendere la riscossione per questi immobili.
Per i motivi esposti i proprietari di immobili urbani ricadenti nelle aree comunali delimitate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) CHE HANNO RICEVUTO PER ERRORE L’AVVISO BONARIO DEL CONSORZIO NON DEVONO PAGARE E DEVONO COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AGLI UFFICI DEL CONSORZIO.

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2014, n. 37
“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014”.
Art. 24
Contributi di bonifica

1. Per l’anno 2014, i consorzi di bonifica commissariati sono autorizzati a sospendere la riscossione del tributo 630 relativo agli immobili urbani ricadenti nelle aree comunali delimitate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per la verifica della sostenibilità delle eventuali anomalie.
2. A copertura delle minori entrate per i consorzi di bonifica conseguenti all’attuazione del comma 1 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 01.04.04, il capitolo di spesa n. 112075, denominato “Trasferimenti compensativi ai consorzi di bonifica per le minori entrate derivanti dall’art. 24 l.r. 37/2014”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 1,5 milioni.


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