DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/764
DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2016
che modifica la decisione di esecuzione
(UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l'introduzione e la diffusione
nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
[notificata con il numero C(2016) 2731]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del
Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione
contro l'intro
duzione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella
Comunità (
1), in particolare l'articolo 16,
paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) In seguito all'adozione della
decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (
2), e fino al
febbraio 2016, l'Italia ha notificato
alla Commissione diversi focolai di Xylella fastidiosa (Wells et al.)
(di seguito
«l'organismo specificato») in varie
parti della zona circostante il territorio della provincia di Lecce.
Questi focolai
sono insorti in diversi comuni situati
nelle province di Taranto e Brindisi. L'ultima verifica effettuata
dalla
Commissione nel novembre 2015 ha
inoltre confermato che le attività d'ispezione richieste dalla
decisione di
esecuzione (UE) 2015/789 sono state
svolte solo in misura molto limitata nella zona circostante la
provincia di
Lecce. Essa ha altresì confermato che
l'attuale programma di ispezioni continua a non garantire la
tempestiva
individuazione di nuovi focolai né
l'accurata determinazione dell'effettiva misura della diffusione
dell'organismo
specificato nella zona presa in
considerazione.
(2) La stessa verifica ha inoltre
confermato il rischio di una rapida diffusione dell'organismo
specificato nel resto della
suddetta zona. Per questo motivo, e
data l'estensione di tale area, è opportuno ampliare la zona infetta
in cui
applicare misure di contenimento oltre
la provincia di Lecce e consentire lo spostamento di piante
specificate al
di fuori di tale zona solo a condizioni
estremamente rigorose. Tale estensione deve avvenire senza indugio,
considerando che il rischio di
un'ulteriore diffusione dell'organismo specificato nel resto del
territorio dell'Unione
aumenta durante il periodo di volo
degli insetti vettori, che coincide con l'inizio della primavera. È
pertanto
necessario estendere la zona infetta a
quei comuni, o a quelle parti di alcuni comuni, delle province di
Brindisi e
Taranto in cui si sono verificati
focolai dell'organismo specificato o in cui è probabile che tale
organismo si sia
già diffuso e radicato. La zona
infetta non deve tuttavia includere quell'area che l'Italia ha
dichiarato indenne
dall'organismo specificato prima
dell'adozione della presente decisione.
(3) Ai fini della certezza del diritto,
è opportuno modificare la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 2,
lettera c), in
modo da rendere esplicito che le misure
da adottare conformemente all'articolo in questione sono da
applicarsi
nella zona infetta e non al di fuori di
essa.
(4) Al fine di garantire un'efficace
protezione (dall'organismo specificato) nel resto del territorio
dell'Unione e in vista
dell'espansione della zona di
contenimento, è opportuno che la zona di sorveglianza venga
sostituita da nuove
prescrizioni relative alle ispezioni
nella zona di contenimento. Detti requisiti dovrebbero essere
applicati ad una
zona che si estende per 20 km a partire
dai confini con la zona cuscinetto fino alla zona di contenimento e
all'interno della zona cuscinetto
circostante di 10 km.
(5) In seguito all'adozione della
decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza ha dimostrato che
è spropor
zionato applicare le stesse
prescrizioni allo spostamento delle piante specificate all'interno
delle zone infette e al
loro spostamento dalle zone infette
verso le zone cuscinetto, in quanto l'organismo specificato è già
radicato in
tali zone infette.
(6) In seguito all'adozione della
decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza ha confermato che
le piante
specificate coltivate per tutto il loro
ciclo vitale in vitro, in un mezzo sterile, non rappresentano un
rischio di
diffusione dell'organismo specificato,
in quanto tale modalità di coltivazione preclude la possibilità di
contatto
con i vettori del suddetto organismo,
eliminando così il rischio di contagio. È pertanto opportuno
autorizzare la
circolazione interna e l'introduzione
nell'Unione delle piante specificate in questione a determinate
condizioni.
14.5.2016 L 126/77 Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea IT
(
1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(
2) Decisione di esecuzione (UE)
2015/789 della
) In seguito all'adozione della
decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza con i controlli
ufficiali ha
dimostrato che, per quanto riguarda i
controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione, le
piante
specificate originarie di zone indenni
dall'organismo specificato dovrebbero rispettare gli stessi requisiti
delle
piante specificate originarie di paesi
terzi in cui l'organismo specificato non è presente.
(8) È opportuno modificare l'allegato
I al fine di includere tutte le specie vegetali che sono state
identificate dalla
Commissione come piante specificate in
seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2417
della
Commissione (
1).
(9) Le misure di cui alla presente
decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le
piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione
(UE) 2015/789
La decisione di esecuzione (UE)
2015/789 è così modificata:
1. all'articolo 4, paragrafo 2, il
terzo comma è sostituito dal seguente:
«Per quanto riguarda la presenza
dell'organismo specificato nel territorio della provincia di Lecce e
nei comuni
elencati nell'allegato II, la zona
infetta comprende almeno la suddetta provincia e i comuni elencati,
oppure, dove
applicabile, le particelle catastali
(“Fogli”) di tali comuni»;
2. l'articolo 7 è così modificato:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente:
«1. In deroga all'articolo 6, solo
nelle zone infette di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,
l'organismo
ufficiale responsabile dello Stato
membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento,
come
indicato nei paragrafi da 2 a 7, (di
seguito: “zona di contenimento”).»
b) al paragrafo 2, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
«c) all'interno della zona infetta di
cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, entro una distanza di
20 km dal
confine di tale zona con il resto del
territorio dell'Unione.»
c) è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. Lo Stato membro interessato
controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni
annuali
effettuate al momento opportuno nelle
zone situate entro la distanza di 20 km di cui alla lettera c) del
paragrafo 2.
Tali ispezioni sono effettuate
conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 7.»;
3. l'articolo 8 è soppresso;
4. all'articolo 9, il paragrafo 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Il presente articolo si applica
alle piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate
per il loro intero
ciclo vitale in vitro.
È vietato lo spostamento all'esterno
delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone
cuscinetto, di
piante specificate che sono state
coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona
delimitata stabilita ai
sensi dell'articolo 4.»;
14.5.2016 L 126/78 Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea IT
(
1) Decisione di esecuzione (UE)
2015/2417 della Commissione, del 17 dic
è inserito il seguente articolo 9 bis:
«Articolo 9 bis
Spostamento all'interno dell'Unione di
piante specificate che sono state coltivate in vitro
1. Le piante specificate che sono state
coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro e per almeno parte
del loro
ciclo di vita in una zona delimitata
stabilita ai sensi dell'articolo 4, possono essere spostate fuori
dalle zone delimitate
e dalle zone infette verso le
rispettive zone cuscinetto, solo se sono soddisfatte le condizioni di
cui ai paragrafi da 2
a 5.
2. Le piante specificate di cui al
paragrafo 1 sono state coltivate in un sito che soddisfa le seguenti
condizioni:
a) essere registrato in conformità
alla direttiva 92/90/CEE;
b) essere autorizzato dall'organismo
ufficiale responsabile come sito indenne dall'organismo specificato e
dai suoi
vettori in conformità alle pertinenti
norme internazionali per le misure fitosanitarie;
c) essere dotato di protezione fisica
contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi
vettori;
d) essere sottoposto annualmente ad
almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
e) per tutto il periodo di crescita
delle piante specificate non sono stati riscontrati nel sito né
sintomi dell'organismo
specificato né suoi vettori oppure, se
sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno
confermato
l'assenza dell'organismo specificato.
3. Le piante specificate di cui al
paragrafo 1 sono state coltivate in un contenitore trasparente in
condizioni sterili
e soddisfano una delle seguenti
condizioni:
a) sono state ottenute da semi;
b) sono state riprodotte, in condizioni
sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una
zona del
territorio dell'Unione indenne
dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che
hanno
dimostrato l'assenza di tale organismo;
c) sono state riprodotte, in condizioni
sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in un sito
che
soddisfa le condizioni di cui al
paragrafo 2 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno
dimostrato l'assenza
dell'organismo specificato.
4. Le piante specificate di cui al
paragrafo 1 sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni
sterili,
escludendo così la possibilità di
infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori.
5. Sono accompagnate da un passaporto
fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva
92/105/CEE.»;
6. l'articolo 17 è così modificato:
a) al paragrafo 3, la frase
introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Se le piante specificate, escluse le
piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in
vitro, sono
originarie di una zona in cui
l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato
fitosanitario riporta
nella rubrica “Dichiarazione
supplementare” che:»
b) è inserito il seguente paragrafo 3
bis:
«3 bis. Se le piante specificate, che
sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono
originarie di
una zona in cui l'organismo specificato
è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella
rubrica
“Dichiarazione supplementare” che:
a) le piante specificate sono state
coltivate in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al
paragrafo 4 bis;
b) l'organizzazione nazionale per la
protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per
iscritto
alla Commissione l'elenco dei suddetti
siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del paese;
14.5.2016 L 126/79 Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea IT
c) le piante specificate sono
trasportate in condizioni sterili in un contenitore trasparente che
esclude la
possibilità di infezione
dell'organismo specificato tramite i suoi vettori;
d) le piante specificate soddisfano le
seguenti condizioni:
i) sono state ottenute da semi;
ii) sono state riprodotte, in
condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita
in una zona
indenne dall'organismo specificato e
che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza
del suddetto organismo;
iii) sono state riprodotte, in
condizioni sterili, da piante madri che sono state coltivate in un
sito che soddisfa
le condizioni di cui al paragrafo 4 e
che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza
dell'organismo specificato.
Il certificato fitosanitario di cui al
paragrafo 1, lettera a), deve indicare nella casella “Luogo di
origine” il sito di cui
alla lettera a) del presente
paragrafo.»;
c) è aggiunto il seguente paragrafo 4
bis:
«4 bis. Il sito di cui al paragrafo 3
bis, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere certificato
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come
indenne dall'organismo
specificato e dai suoi vettori in
conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie;
b) essere dotato di protezione fisica
contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi
vettori;
c) essere sottoposto annualmente ad
almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
d) durante il periodo di produzione
delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi
correlati
all'organismo specificato né suoi
vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state
effettuate
analisi che hanno confermato l'assenza
dell'organismo specificato.»;
7. all'articolo 18, i paragrafi 2, 3 e
4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Nel caso di piante specificate
originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è
presente, o di
una zona di cui all'articolo 17,
paragrafo 2, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti
verifiche:
a) esame visivo; nonché
b) in caso di presenza sospetta
dell'organismo specificato, campionamento e analisi della partita di
piante specificate
al fine di confermare l'assenza
dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.
3. Nel caso di piante specificate
originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente
presente,
l'organismo ufficiale responsabile
svolge le seguenti verifiche:
a) esame visivo; nonché
b) campionamento e analisi della
partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza
dell'organismo
specificato o dei suoi sintomi.
4. I campioni di cui ai paragrafi 2,
lettera b) e 3, lettera b) devono essere di dimensioni che consentano
di
individuare, con un'affidabilità del
99 %, un livello di piante infette dell'1 % o superiore, tenendo
conto della norma
ISPM n. 31.
Il primo comma non si applica alle
piante specificate che sono state coltivate per l'intero ciclo vitale
in vitro e che
sono state trasportate in contenitori
trasparenti in condizioni sterili.»;
8. l'allegato I è modificato
conformemente all'allegato I della presente decisione;
9. l'allegato II della presente
decisione è aggiunto come allegato II.
14.5.2016 L 126/80 Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea IT
Articolo 2
Destina
LLEGATO II
Alla decisione di esecuzione (UE)
2015/789 è aggiunto il seguente allegato II:
«ALLEGATO II
ELENCO DEI COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO
4, PARAGRAFO 2
1) Comuni situati nella provincia di
Brindisi:
Brindisi
Carovigno
Ceglie Messapica Solo particelle
catastali (Fogli) 11, da 20 a 24, da 32 a 43, da 47 a 62, da 66 a 135
Cellino San Marco
Erchie
Francavilla Fontana
Latiano
Mesagne
Oria
Ostuni Solo particelle catastali
(Fogli) da 34 a 38, da 48 a 52, da 60 a 67, 74, da 87 a 99,
da 111 a 118, da 141 a 154, da 175 a
222
San Donaci
San Michele Salentino
San Pancrazio Salentino
San Pietro Vernotico
San Vito dei Normanni
Torchiarolo
Torre Santa Susanna
Villa Castelli
2) Comuni situati nella provincia di
Taranto:
Avetrana
Carosino
Faggiano
Fragagnano
Grottaglie Solo particelle catastali
(Fogli) 5, 8, da 11 a 14, da 17 a 41, da 43 a 47, da 49 a 89
Leporano Solo particelle catastali
(Fogli) da 2 a 6, da 9 a 16
Lizzano
Manduria
Martina Franca Solo particelle
catastali (Fogli) da 246
ALLEGATO I
L'allegato I della decisione di
esecuzione (UE) 2015/789 è così modificato:
1) Le seguenti voci sono introdotte in
ordine alfabetico:
Ambrosia
Artemisia arborescens L.
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash
Coprosma repens A. Rich.
Coronilla valentina L.
Cyperus eragrostis Lam.
Fagopyrum esculentum Moench
Lavandula stoechas L.
Solanum lycopersicum L.
Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn
Parthenocissus quinquefolia (L.)
Planch.
Polygala x grandiflora nana
Rhus
Rosa x floribunda
Salvia apiana Jeps.
Solanum melongena L.
Solidago fistulosa Mill.
Ulmus
Vicia sativa L.
2) Sono soppresse le seguenti voci:
Ambrosia acanthicarpa Hook.
Ambrosia artemisiifolia L.
Ambrosia trifida L.
Rhus diversiloba Torr. & A. Gray
Ulmus americana L.
Ulmus crassifolia Nutt.
3) La voce «Cytisus racemosus Broom»
è sostituita dalla segue
Maruggio
Monteiasi
Monteparano
Pulsano
Roccaforzata
San Giorgio Ionico
San Marzano di San Giuseppe
Sava
Taranto Unicamente: [Sezione A,
particelle catastali (Fogli) 49, 50, 220, 233, 234, da 250
a 252, 262, da 275 a 278, da 287 a 293,
da 312 a 318]
[Sezione B, particelle catastali
(Fogli) da 1 a 27]
[Sezione C, particelle catastali
(Fogli) da 1 a 11]
Torricella».
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