martedì 29 aprile 2014

Proposta di legge “Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono ed il consumo dei suoli agricoli”


 
Proposta di legge “Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono ed il consumo dei suoli agricoli”
 
 
 
dei Consiglieri Michele Losappio (Sel)
Angelo Disabato (PPV)
Giuseppe Lonigro (Sel)
 
 
 
Relazione
 
L’Italia e il Portogallo sono i Paesi europei con il più basso tasso di ricambio generazionale in agricoltura.
Solo il 4% dei conduttori agricoli ha meno di 40 anni di età mentre oltre la metà delle grandi aziende agricole sono condotte da imprenditori collocabili nella fascia di età fra i 55 e i 60 anni.
Anche il 6° censimento ISTAT (2010) conferma come per ogni conduttore giovane ci siano 14 titolari di aziende con più di 65 anni d’età.
Tutto ciò costituisce un fattore di rischio per il comparto agroalimentare perché contribuisce ad alimentare l’abbandono dei terreni agricoli ed incide sul ritardo degli investimenti nel settore e sulle difficoltà a implementare le innovazioni scientifiche di processo e di prodotto.
Il basso ricambio generazionale facilita inoltre la persistenza nel Mezzogiorno e in Puglia di quelle “patologie” fondiarie quali i fenomeni di polverizzazione, frammentazione e dispersione della proprietà agraria ed anche la scarsa propensione all’associazionismo ed alla cooperazione.
Uno dei più rilevanti ostacoli ai nuovi insediamenti giovanili è costituito dall’elevato costo di affitto e di acquisto dei terreni, pure in una situazione nazionale che vede un calo della superficie agricola coltivata (SAU) di circa 300.000 ettari nel decennio 2000-2010, un decremento percentuale del 2,3%, una diminuzione del 30% di aziende agricole.
A fronte di ciò, considerando il suolo sia un “bene comune” che una risorsa preziosa per il nostro futuro ne discende la necessità di dedicare la massima attenzione alle attività che impattano sugli ecosistemi agrari e forestali, ad evitare la cementificazione ed al dissesto idrogeologico conseguente alla diminuzione ella SAU ed ai processi di desertificazione.
In Puglia, a fronte di un lieve incremento della superficie per orti familiari ed a un consolidamento delle colture arboree e  dei seminativi sui valori degli anni 90, si registra una diminuzione delle aziende ad indirizzo zootecnico-foraggero, dei prati permanenti, dei pascoli con conseguente perdita di biodiversità floreale e faunistica.
Questo è riconducibile ai fenomeni di abbandono nelle aree marginali come anche all’elevato consumo di suolo agricolo dell’ultimo decennio con conseguente “crescita” artificiale dei valori fondiari e non convenienza dell’investimento agricolo.
Inoltre l’incidenza dei giovani conduttori sul totale degli addetti è inferiore alla media nazionale, così come la quota delle donne conduttrici ed è pressoché nulla (0,2%)  l’integrazione dei cittadini extracomunitari come coltivatori diretti.
Appare perciò evidente, a fronte di circa 380.000 ettari di terreni demaniali a vocazione agricola presenti in Italia, che ci sono le condizioni per incentivare la presenza dei giovani imprenditori in agricoltura proprio attraverso l’uso del demanio per arrivare al recupero produttivo delle terre sia della Regione che degli Enti controllati e dei Comuni sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 66 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito nella legge n. 27 del 24 marzo 2012  che prevedono l’alienazione con diritto di prelazione per i giovani imprenditori agricoli definiti dal decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000.
La presente Proposta di legge è composta da 5 articoli.
Nel primo si intende promuovere l’accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà della Regione, degli Enti controllati e dei Comuni onde favorire il ricambio generazionale frenando fenomeni come la desertificazione, l’erosione, il dissesto idrogeologico.
Nel secondo si individuano le disposizioni per procedere alla individuazione dei terreni, fino alla compilazione di un inventario degli stessi.
Nel terzo si definiscono le procedure della Regione e dei Comuni per il conferimento degli immobili ai giovani agricoltori, singoli o associati in cooperative, sulla base di appositi bandi pubblici.
Il quarto contiene norme volte a favorire il recupero produttivo delle terre in stato d’abbandono.
Il quinto,  la norma finanziaria, non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 1
(Finalità)
 
  1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione Europea sul Paesaggio, ratificata ai sensi della Legge 9 gennaio 2006 n. 14 “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul paesaggio” la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell’ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.
  2. Ai fini della presente legge si intende:
a)      per superficie agricola: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate per scopi agricoli o forestali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica , e le aree incolte o naturali comunque libere da edificazioni ed infrastrutture, ad eccezione delle aree per le quali siano già stati rilasciati titoli abilitativi edilizi alla data di entrata in vigore della presente legge;
b)      per il consumo di suolo: la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l’impermeabilizzazione, l’urbanizzazione, l’edificazione e la cementificazione.
  1. La Regione e gli Enti Locali, nell’ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo. A tal fine la Regione in attuazione dell’art. 66, comma 7, del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito nella legge n. 27 del 24 marzo 2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” promuove l’accesso ai terreni di proprietà regionale, degli Enti da essa controllati e dei Comuni ai giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa, così come definiti dall’art. 22 del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 e successive modifiche o integrazioni onde favorire il ricambio generazionale in agricoltura e la conservazioni e l’utilizzazione produttiva degli immobili a vocazione agricola.
  2. Per favorire l’effettivo utilizzo agricolo delle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni e nel contempo a sostenere il recupero produttivo in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 440 del 4 agosto 1978 ”Norme per la utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”.
 
 
 
 
 
 
Articolo 2
(Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri Enti pubblici)
 
  1. Entro e non oltre  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno gli Assessorati al Demanio e Patrimonio e alle Risorse Agroalimentari individuano, nell’ambito dei beni immobili, l’elenco annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola, di proprietà della Regione e degli Enti da essa controllati, idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori singolo o associati in forma cooperativa, così come definiti dall’art. 22 del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.
  2. Al fine di pervenire alla piena disponibilità degli immobili selezionati, la Regione provvederà, qualora necessario, ad attivare procedure di sgombero forzoso di eventuali attività improprie condotte senza titolo autorizzativo.
  3. Entro e non oltre un anno dalla data in vigore della presente legge la Regione, previa definizione di specifici accordi con gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, predispone un inventario con idoneo supporto cartografico delle aree agricole di proprietà pubblica rendendolo accessibile al pubblico tramite il proprio sistema informativo.
 
Articolo 3
(Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori)
 
  1. Il conferimento in locazione degli immobili individuati ai sensi dell’articolo 2 della presente legge sarà disposto con successivi atti della Giunta Regionale, previa approvazione ed espletamento di appositi bandi pubblici, attraverso contratti agrari stipulati con i giovani imprenditori agricoli singolo o associati in cooperative ai sensi della legge n. 203 del 3 maggio 1982 “Norme sui contratti agrari”. Tali contratti devono prevedere il vincolo temporaneo di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata contrattuale.
  2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore ella presente legge i Comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola appartenenti al proprio patrimonio nell’ambito dei quali individuare gli immobili da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario ai giovani imprenditori agricoli singolo o associati in forma cooperativa, così come definiti dall’art. 22 del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.
  3. Le risultanze del censimento predisposto dai Comuni sono pubblicate da ogni Ente Locale nel rispettivo Albo Pretorio e sono comunicate alla Regione per l’inserimento nell’inventario previsto dall’art. 2 della presente legge.
 
 
Articolo 4
(Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli)
 
  1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale provvede con propri atti alla costituzione delle commissioni provinciali di cui all’art. 3 della legge n. 440 del 4 agosto 1978 “Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”.
  2. Entro dodici mesi dalla costituzione delle predette commissioni provinciali la Giunta Regionale, acquisito il parere della IV Commissione Consiliare, provvede alla determinazione delle zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da fenomeni di abbandono di terreni suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all’art. 1della legge n. 440/78 ed attiva le successive procedure per classificare e definire i criteri di utilizzazione ed assegnazione ai richiedenti delle terre abbandonate ed incolte di proprietà pubblica in attuazione degli articolo 4.5 e 6 della medesima legge.
  3. I contratti prevedono il vincolo temporale di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata del contratto stesso, così come riporta il comma 1 dell’art. 3 della presente legge ed è vietata qualsiasi altra destinazione diversa da quella agricola.
  4. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario ed agronomico rivolti alla coltivazione, all’allevamento del bestiame, alla silvicoltura nonché quelli funzionali alla conduzione dell’impresa agricola, alle attività di trasformazione, elaborazione, commercializzazione delle produzioni vegetali ed animali, all’agriturismo ed alle attività annesse e connesse di cui all’art. 2135 del codice civile.
  5. Nel caso di trasgressione al divieto di cui al comma 3 si applica all’assegnatario la sanzione amministrativa pecuniaria definita e quantificata non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria consistente nella demolizione delle opere non ammissibili e del ripristino dei luoghi a proprie spese.
 
Articolo 5
(Norma finanziaria)
 
La presente legge non comporta alcun onere per il bilancio dell’amministrazione regionale.
 
      

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