domenica 3 gennaio 2010

Progettazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica


Progettazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica
di Antonio Bruno

Abbiamo tutti letto sulla stampa http://www.ilpaesenuovo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11175:poli-bortone-in-ritardo-la-redazione-del-piano-paesaggistico&catid=18&Itemid=53 le parole della Senatrice Adriana Poli Bortone rivolte all’Assessore Regionale Prof.ssa Angela Barbanente che qui riporto: “Nell’auspicio che in tempi brevissimi la Regione provveda, appare quanto mai utile ed interessante la proposta dell’ing. De Fabrizio, presidente dell’ordine degli ingegneri di Lecce, di surrogare i comuni e supportarli, di fatto, istituendo la Commissione del paesaggio. Le singole province, con l’ausilio degli ordini degli ingegneri e degli architetti, potrebbero provvedere in tempi molto rapidi, evitando, così, un danno formidabile allo sviluppo del territorio pugliese, per il quale ancora una volta è dimostrato che una cosa è la teoria, altra cosa è l’approvazione, con tempi e modalità dovute, di strumenti di programmazione territoriale. Lasciare ancora alle Sovraintendenze l’espressione di un parere preventivo vincolante – conclude la senatrice - significa rinunciare ancora una volta a sapersi proporre come protagonisti responsabili dello sviluppo del territorio”. Pur apprezzando l’attenzione e la sensibilità su questi temi delicati e fondamentali del nostro territorio della Senatrice Adriana Poli Bortone sono costretto a rammentare a me stesso che la Legge 7/1/1976 n. 3, successivamente modificata dalla Legge 10/2/1992 n. 152, attribuisce ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali le seguenti competenze:
art. 2, comma 1, lettera r) "lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici ed ambientali, per lo sviluppo degli ambiti naturali ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale"
art. 2 comma 2, lettera z) " il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali , agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche naturali"
Dunque, rientra nelle competenze dei Dottori Agronomi e Forestali, nei limiti di quanto sopra prescritto, la progettazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica.
Non risulta, peraltro, dalla previsione normativa richiamata alcuna preclusione ove si tratti di zona soggetta a vincolo paesaggistico; anzi, la norma parla espressamente di piani paesaggistici e ambientali e di recupero paesaggistico e naturalistico.
Giova ricordare, inoltre, che la ratio della sottoposizione di una zona a vincolo paesaggistico, comporta la sottoposizione di determinate aree alla tutela di alcuni interessi generali, come quello paesaggistico ( o anche idrico, idrogeologico, storico e simili) con la conseguenza che l'esecuzione di opere edilizie sia subordinata all'autorizzazione ed al nullaosta dell'autorità preposta alla cura dell'interesse considerato.
Ne deriva, pertanto, che è rimessa alle autorità competenti la valutazione del rispetto del vincolo
paesaggistico, nel rilascio o meno del nullaosta e dell'autorizzazione.
In ogni caso sarà l'autorità competente preposta a ritenere se l'opera realizzata sia o meno rispettosa del vincolo. Non si può, pertanto, ritenere necessaria una competenza specifica in caso di area sottoposta a vincolo, rientrando espressamente in quelle previste dalla citata legge professionale.
In particolare, la legge 8/8/1985 n. 431 recante "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale ", all'art. 1 ter prevede che siano le regioni ad individuare le aree in cui è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento stativo e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici ""
Non vi è alcuna prescrizione normativa, pertanto, che impedisca a dottori agronomi e forestali di firmare progetti ambientali e pratiche ambientali, nel rispetto delle competenze di cui al citato art. 2 comma 2 della legge professionale; né costituisce un limite il fatto che l'opera debba essere realizzata in area sottoposta a vincolo.
Infine a proposito della richiesta fatta dall’Ing. De Fabrizio Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce è del tutto evidente che un ausilio nell’ eventuale costituzione di una da lui auspicata Commissione del Paesaggio dovrebbe arrivare dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che per legge hanno la competenza professionale in materia di Progettazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Farò questa proposta all’Ordine di Lecce di cui mi onoro essere Consigliere affinché la Federazione Regionale si faccia portatrice di tale istanza.

Nessun commento:

Posta un commento