venerdì 24 aprile 2015

Penalizzati i dottori agronomi: PAN (meglio sarebbe PAR) ma il consulente così com’è non va!


È l’effetto dell’evoluzione, in salsa europea, del servizio di assistenza tecnica, uno dei talloni d’Achille della nostra agricoltura, legata però in maniera specifica alla difesa – almeno integrata – delle colture. Il Piano d’azione nazionale sull’uso sostenibile degli agrofarmaci (Pan, Decreto 22 gennaio 2014) ne traccia i compiti, impone alcuni adempimenti e attribuisce a questa figura professionale l’onore e l’onere di traghettare le aziende agricole verso la terra promessa della sostenibilità. Possibile?
I tecnici non sono figure aliene, sono già in mezzo a noi. A decorrere dal prossimo 26 novembre dovranno però dotarsi di uno specifico certificato di abilitazione. Un requisito obbligatorio per svolgere la loro attività nell’ambito dei nuovi Psr (Piani di sviluppo rurale).

Alcuni Paesi membri come l’Ungheria gli hanno concesso alcune opportunità, attraverso ad esempio la ricettazione obbligatoria degli agrofarmaci, altri come la Francia hanno previsto che ogni azienda abbia un consulente. ma non è il caso dell’Italia.

Quello che non va!
Il D.Igs 14 agosto 2012, n. 150 il dottore agronomo e forestale, che risulterà abilitato, non a seguito di un esame di Stato, bensì previa partecipazione ad un corso.

Il dottore agronomo risponde già ad una serie di obblighi e responsabilità introdotti dalla recente riforma delle professioni e tendenti al rafforzamento della tutela dell'interesse pubblico (assicurazione obbligatoria, formazione continua, rispetto del codice deontologico e la soggezione al potere disciplinare) quindi porchè fare un esame?
Il concetto di "terzietà" è solo "apparente"
Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle regioni e province autonome. L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 11072009.
L'incompatibilità non riguarda l'agrofarmacia, che può avere o continuare ad avere alle proprie dipendenze una o più persone abilitate alla vendita ed altre abilitate alla consulenza!
... ma il consulente, cosa fa?   Lo si evince, indirettamente, nell'allegato C, dove elenca i criteri di sospensione e revoca delle abilitazioni
Sospensione Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica
Revoca: Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti di fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica. Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati.
Il CONAF ha proposto:
'l'atto fitoiatrico, in una forma "tracciabile";
·         uso di prodotti fitosanitari solo se  previsto da specifiche disposizioni del consulente nei casi di irrorazione aerea, linee ferroviarie, aree frequentate dalla popolazione
·         ricorso obbligatorio a servizi di consulenza fitoiatrica nell'applicazione della difesa integrata volontaria


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