venerdì 1 luglio 2016

ILLEGALE METTERE SIMBOLI DELL'ITALIANITÀ SULL'EXTRAVERGINE FATTO CON OLIVE STRANIERE

OLIO, DIVENTA ILLEGALE METTERE SIMBOLI DELL'ITALIANITÀ SULL'EXTRAVERGINE FATTO CON OLIVE STRANIERE

Dal 1° luglio 2016 è illegale mettere sulle bottiglie d’olio extravergine d’oliva simboli che richiamano l’italianità se il prodotto non è ottenuto da olive coltivate sul territorio nazionale. Lo prevede il decreto 103/2016 del Ministero delle politiche agricole, che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento rappresenta un ulteriore passo in avanti per la tutela dell’olio d’oliva italiano e per una sempre maggiore difesa dei consumatori e dei produttori. 
L’art. 4, al comma 1, prevede, in particolare, la sanzionabilità per i produttori che riportano “segni, figure o illustrazioni che possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata in etichetta, anche se veritieri.” Si tratta di una norma di grande rilevanza perché per la prima volta viene sanzionato il fenomeno del cosiddetto “Country sounding” (nel caso di evocazione italiana dell’italian sounding) per il solo fatto che vi siano sulla confezione dei segni richiamanti un’origine geografica diversa da quella correttamente indicata in etichetta.
In pratica non si potrà più vendere un olio d’oliva extravergine che in etichetta riporti correttamente la dizione dell’origine “Miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione”, ma che presenti sulla bottiglia o nel packaging “segni, figure o illustrazioni che possono evocare” un’origine italiana (tricolore, nomi o aggettivi di italianità, immagini tipiche italiane ecc.).
La norma si applica a tutti i marchi registrati in Italia successivamente al 31 dicembre 1998 o in Europa al 31 maggio 2002 e consente di punire i comportamenti di concorrenza sleale messi in atto da chi imbottiglia ed etichetta l’olio, quando l’etichettatura e, più in generale, la presentazione del prodotto possono evocare un’origine diversa.
La comminazione delle sanzioni viene riportata in capo allo Stato (precedentemente era regionale) ed esercitata dall’Ispettorato centrale repressione frodi. Per tutti gli articoli che prevedono sanzioni pecuniarie, ad eccezione degli articoli 6, 7 e 8, è prevista la clausola di salvezza che subordina l’applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri anche una fattispecie di reato. Si tratta di misure importanti per difendere un settore da primato del Made in Italy che conta su una produzione nazionale di 302.000 tonnellate nel 2014/2015 realizzata da circa 900.000 aziende olivicole dalle quali si sviluppa un volume di affari di 3 miliardi di euro.

da: Newsletter A.S.A. n° 430 del 27/06/2016

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