venerdì 12 febbraio 2016

Xylella: l'Ordinanza del Consiglio di Stato

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10426 del 2015, proposto da:

Giuseppe Papa, Anna Maria Murrone, Cosimo Ciccarese, Anna Maria Liaci, Giovanni Bottazzo, Luigi Francone, Maria Massimina Giordano, Anna De Blasi, Carmela Liaci, Antonella Rucco, rappresentati e difesi dall'avv. Mariano Alterio, con domicilio eletto presso Studio Alfredo E Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria N. 2;

contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartim. della Protez.. Civile, Commiss. Deleg. Per Frontegg. il Rischio Fitosanit. Connesso Alla Diffus. della Zylella Nel Terr. Reg. Puglia, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Regione Puglia; 
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 04837 del 4.11.2015, resa tra le parti, concernente ingiunzione delle misure di prevenzione contro la xylella di cui alla determinazione Servizio Agricoltura Regione Puglia 30.9.2015.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartim. della Protez.. Civile e di Commiss. Deleg. Per Frontegg. il Rischio Fitosanit. Connesso Alla Diffus. della Zylella Nel Terr. Reg. Puglia e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Mariano Alterio e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Visto che gli appellanti richiamano le ordinanze nn.778-779 e 789 del 22.1.2016 con cui il TAR Lazio ha disposto la rimessione alla CGE di sei questioni pregiudiziali, deducendo profili di illegittimità delle misure fitosanitarie imposte dalla Decisone di Esecuzione della Commissione Europea n.2015/789 , che si riflettono sui provvedimenti impugnati nel presente giudizio;
Visto che gli appellanti propongono in questa sede anche essi istanza di rimessione pregiudiziale alla CGE;
Considerato che, quanto all’appello cautelare, i proprietari, comunque, non sono stati informati che sui loro fondi si sono svolte verifiche e prelievi sulle piante senza contraddittorio e che con note, pervenute al Servizio regionale da alcuni mesi, il SELGE aveva comunicato gli esiti positivi su materiale vegetale prelevato in agro di Trepuzzi (LE);
Rilevato che nessuno degli interessati conosce le modalità di catalogazione e conservazione del materiale vegetale analizzato;
Considerato, altresì, che il sistema di individuazione delle piante da eliminare, con riferimento alle coordinate geografiche, non consente la effettiva corretta eseguibilità dell’ordine in giorni 10, in quanto sul terreno risulta incerta l’individuazione concreta delle piante in questione, anche in considerazione del fatto che nel contesto lavorativo degli olivicoltori non c’è familiarità con gli strumenti che calcolano le coordinate geografiche, ma con altri tipi di strumenti o di regole di misurazione;Ritenuto che, comunque, l’ordine non risulta eseguibile nel tempo accordato in quanto è troppo ridotto rispetto al tempo effettivamente necessario per l’intera operazione di eradicazione , come evidenziato dai primi interventi di tale genere, in situazioni note al Servizio Agricoltura;
Rilevato, altresì, che alcune censure dedotte dagli appellanti (sulla irrogazione delle contestate misure fitosanitarie in mancata di univoci risultati delle analisi sugli agenti patogeni responsabili della diffusione della malattia in questione) corrispondono ad osservazioni poste a fondamento della ordinanza 28.12.2015, con cui il GIP presso il Tribunale di Lecce ha disposto la convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto dalla Procura della Repubblica di Lecce di tutte le piante di ulivo oggetto dell’ordine di estirpazione e taglio in esecuzione del Piano del Commissario straordinario e del DM 19.5.2015;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 10426/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere




 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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