Testo
25.7.2014
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IT
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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L 219/56
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2014
relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju)
[notificata con il numero C(2014) 5082]
(2014/497/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8
maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1)
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La Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/87/UE (2) relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (nel prosieguo «l'organismo specificato»).
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(2)
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Successivamente all'adozione di tale
decisione le autorità italiane hanno effettuato indagini nelle zone
infette e nelle zone circostanti per accertare la presenza e la natura
dell'organismo specificato. Da tali indagini sono emersi risultati
preliminari sufficienti a consentire l'adozione di misure più precise.
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(3)
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Le indagini delle autorità italiane, così come i dati tecnici e scientifici disponibili, hanno confermato che le piante di Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L, e Vinca L. sono piante ospiti dell'organismo specificato. Tenuto conto degli elementi disponibili è verosimile che anche le piante di Malva L., Portulaca L., Quercus L.e Sorghum
L. possano essere piante ospiti di tale organismo. Le misure dovrebbero
pertanto applicarsi alle piante destinate alla piantagione, diverse
dalle sementi, di Catharanthus G.Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.e Sorghum L. (nel prosieguo «le piante specificate»).
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(4)
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È opportuno stabilire condizioni per
l'introduzione nell'Unione delle piante specificate provenienti da paesi
terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato. Si
dovrebbero adottare prescrizioni specifiche in materia di registrazione,
controllo e situazione dei luoghi di produzione, come anche di
ispezione, campionamento, analisi e trasporto delle piante specificate,
al fine di assicurare che le piante introdotte nell'Unione siano indenni
dall'organismo specificato.
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(5)
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Le piante specificate coltivate per
almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono
state spostate attraversando una di queste zone, hanno maggiori
probabilità di essere state contagiate dall'organismo specificato
rispetto ad altre piante. Il loro spostamento andrebbe quindi
subordinato a prescrizioni specifiche. Tali prescrizioni dovrebbero
essere simili alle prescrizioni per le piante specificate introdotte da
paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato.
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(6)
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Gli Stati membri dovrebbero effettuare
ispezioni annuali per accertare l'eventuale presenza dell'organismo
specificato nei loro territori al fine di prevenirne l'introduzione e la
diffusione.
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(7)
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Al fine di assicurare che si intervenga
nel più breve tempo possibile contro la presenza potenziale
dell'organismo specificato, chiunque venga a conoscenza della presenza
di tale organismo dovrebbe informarne lo Stato membro. Al fine inoltre
di assicurare che i soggetti interessati procedano agli interventi
opportuni, gli Stati membri dovrebbero informare gli operatori
professionali interessati della presenza potenziale dell'organismo
specificato nei loro territori e delle misure da prendere.
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(8)
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Per eradicare l'organismo specificato e
impedirne la diffusione, gli Stati membri dovrebbero definire zone
delimitate e adottare le misure necessarie. Tali zone delimitate
dovrebbero essere costituite da una zona infetta e una zona cuscinetto.
L'ampiezza della zona cuscinetto dovrebbe essere calcolata tenendo conto
del rischio che l'organismo specificato si diffonda ad altre zone.
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(9)
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Se la definizione di una zona
delimitata non appare necessaria per eliminare l'organismo specificato,
lo Stato membro interessato dovrebbe avere la possibilità di non
definire immediatamente una zona delimitata, ma dovrebbe in tal caso
eliminare l'organismo specificato dalle piante sulle quali è stato
rilevato inizialmente ed eseguire un'ispezione per accertare se altre
piante sono state contagiate.
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(10)
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Dovrebbero essere stabilite misure
specifiche per assicurare l'eradicazione dell'organismo specificato
qualora ne sia stata riscontrata la presenza.
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(11)
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Per motivi di chiarezza dovrebbe essere abrogata la decisione di esecuzione 2014/87/UE.
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(12)
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Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) «piante specificate»: tutti i vegetali destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, di Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.e Sorghum L.;
b) «organismo specificato»: Xylella fastidiosa (Well e Raju).
Articolo 2
Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato
Le piante specificate originarie di paesi terzi nei
quali è nota la presenza dell'organismo specificato sono introdotte
nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a)
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rispettano le prescrizioni specifiche per l'introduzione di cui all'allegato I, sezione 1;
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b)
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alla loro introduzione nell'Unione sono
state ispezionate dall'organismo ufficiale responsabile come prescritto
dall'allegato I, sezione 2, per verificare l'eventuale presenza
dell'organismo specificato;
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c)
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durante l'ispezione non sono stati
riscontrati né la presenza né sintomi dell'organismo specificato, in
conformità all'allegato I, sezione 2.
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Articolo 3
Spostamenti di piante specificate all'interno dell'Unione
Le piante specificate che sono state coltivate per
almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai
sensi dell'articolo 7, o che sono state spostate attraversando una di
queste zone, sono spostate verso zone diverse dalle zone infette, o
all'interno di zone diverse da queste, solo se soddisfano le condizioni
di cui all'allegato II.
Articolo 4
Ispezioni per accertare la presenza dell'organismo specificato
1. Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali
per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel loro
territorio sulle piante specificate e su altre piante potenzialmente
ospiti.
Tali ispezioni sono effettuate dall'organismo
ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse
consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione
dall'organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell'esecuzione
di analisi. Tali ispezioni si basano su validi principi tecnici e
scientifici e si effettuano nei periodi opportuni per rilevare la
presenza dell'organismo specificato.
Tali ispezioni tengono conto dei dati tecnici e
scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei
suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o
di piante verosimilmente ospiti dell'organismo specificato, e di tutte
le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza
dell'organismo specificato.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione e
agli altri Stati membri i risultati di tali ispezioni entro il
31 dicembre di ogni anno.
Articolo 5
Informazioni sull'organismo specificato
1. Chiunque venga a conoscenza della presenza
dell'organismo specificato, o abbia motivo di sospettarla, informa
immediatamente l'organismo ufficiale responsabile.
L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione.
2. Ove opportuno l'organismo ufficiale
responsabile chiede alla persona di cui al paragrafo 1 di fornire ogni
altra informazione che possieda circa la presenza dell'organismo
specificato.
Articolo 6
Conferma della presenza
1. Se l'organismo ufficiale responsabile è stato
informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo
specificato, in base alle ispezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o
come disposto dall'articolo 5, esso prende tutte le misure necessarie
per ottenere conferma dell'eventuale presenza.
2. Se la presenza dell'organismo specificato è
confermata in una zona ove esso era precedentemente sconosciuto, lo
Stato membro interessato notifica alla Commissione e agli altri Stati
membri tale presenza entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui
ha ricevuto la conferma.
La stessa disposizione si applica in caso di
conferma ufficiale della presenza dell'organismo specificato su una
specie vegetale precedentemente non identificata come pianta ospite.
Tali notifiche sono presentate per iscritto.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli
operatori professionali le cui piante specificate possono essere colpite
dall'organismo specificato siano immediatamente informati della
presenza dell'organismo specificato nel territorio dello Stato membro in
questione e siano resi edotti dei rischi e delle misure da prendere di
conseguenza.
Articolo 7
Zone delimitate
1. Se i risultati delle ispezioni di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, indicano la presenza dell'organismo
specificato, o se tale presenza è confermata in conformità all'articolo
6, paragrafo 1, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una
zona denominata nel prosieguo «zona delimitata».
2. La zona delimitata è costituita dalla zona
nella quale è stata riscontrata la presenza dell'organismo specificato,
denominata nel prosieguo «zona infetta». La zona viene definita secondo
il disposto dell'allegato III, sezione 1. La zona delimitata è
costituita inoltre da una zona circostante quella infetta, denominata
nel prosieguo «zona cuscinetto». La zona viene definita secondo il
disposto dell'allegato III, sezione 1.
3. Nelle zone delimitate gli Stati membri adottano le misure stabilite dall'allegato III, sezione 2.
4. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può
decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
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vi sono prove che l'organismo
specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle
piante su cui è stato rilevato;
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b)
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vi è motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione;
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c)
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non sono stati rilevati vettori
pertinenti in prossimità di tali piante, e quindi non vi è stata alcuna
diffusione ulteriore dell'organismo specificato.
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In tal caso lo Stato membro effettua un'ispezione
al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a
quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l'organismo
specificato. In base a tale ispezione lo Stato membro decide se esiste
la necessità di definire una zona delimitata. Lo Stato membro in
questione notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i
risultati di tali ispezioni e i motivi per i quali non si definisce una
zona delimitata.
5. Gli Stati membri stabiliscono la tempistica
per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 3 e, ove pertinente,
per l'esecuzione dell'ispezione di cui al paragrafo 4.
Articolo 8
Relazioni sulle misure
1. Entro trenta giorni dalla notifica di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri inviano alla
Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure che
hanno adottato o intendono adottare conformemente all'articolo 7,
paragrafo 3, nonché sulla tempistica di cui all'articolo 7, paragrafo 5.
La relazione comprende anche gli elementi seguenti:
a)
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le informazioni sull'ubicazione della
zona delimitata e la descrizione delle sue caratteristiche
potenzialmente rilevanti per l'eradicazione e la prevenzione della
diffusione dell'organismo specificato;
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b)
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una mappa che indichi i confini della zona delimitata;
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c)
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le informazioni sulla presenza dell'organismo specificato e dei suoi vettori;
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d)
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le misure per conformarsi alle
prescrizioni relative agli spostamenti delle piante specificate
all'interno dell'Unione di cui all'articolo 3.
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La relazione illustra inoltre le prove e i criteri alla base delle misure.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati
membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri una
relazione che comprenda la versione aggiornata delle informazioni di cui
al paragrafo 1.
Articolo 9
Abrogazione
La decisione di esecuzione 2014/87/UE è abrogata.
Articolo 10
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(2) Decisione
di esecuzione 2014/87/UE della Commissione del 13 febbraio 2014,
relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 29).
ALLEGATO I
PRESCRIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELLE PIANTE SPECIFICATE DI CUI ALL'ARTICOLO 2
SEZIONE 1
Dichiarazioni da includere nel certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della direttiva 2000/29/CE
1.
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Le piante specificate originarie di
paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato sono
introdotte nell'Unione unicamente se accompagnate da un certificato
fitosanitario, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, punto ii)
della direttiva 2000/29/CE, che soddisfi le condizioni esposte al punto 2
o al punto 3.
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2.
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Il certificato fitosanitario riporta
nella rubrica «dichiarazioni supplementari» la dichiarazione che le
piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo
di produzione registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per
la protezione delle piante nel paese di origine, e situato in una zona
indenne da organismi nocivi stabilita da detta organizzazione in
conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie.
Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato nella rubrica «Luogo d'origine».
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3.
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Il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «dichiarazioni supplementari» le seguenti affermazioni:
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4.
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I punti 2 e 3 si applicano mutatis
mutandis alle piante specificate, coltivate sia all'interno che
all'esterno di una zona indenne da organismi nocivi.
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SEZIONE 2
Ispezione
Le piante specificate sono ispezionate
minuziosamente dall'organismo ufficiale responsabile al punto d'entrata o
sul luogo di destinazione, come stabilito dalla direttiva 2004/103/CE
della Commissione (1).
L'ispezione ha luogo sotto forma di ispezioni visive e, qualora si
sospetti la presenza dell'organismo specificato, di campionamento e
analisi di ogni lotto delle piante specificate. Le dimensioni dei
campioni saranno tali da permettere di confermare con un livello di
affidabilità del 99 % che la presenza dell'organismo specificato su tali
piante è ad un livello inferiore all'1 %.
(1) Direttiva
2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i
controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e
altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE
del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto
di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le
condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).
ALLEGATO II
CONDIZIONI PER LO SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DELL'UNIONE DELLE PIANTE SPECIFICATE DI CUI ALL'ARTICOLO 3
1.
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Le piante specificate che sono state
coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona
delimitata sono spostate verso aree diverse dalle zone infette, o
all'interno di tali aree, solo se accompagnate da un passaporto delle
piante redatto e rilasciato in conformità alla direttiva 92/105/CEE
della Commissione (1).
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2.
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Le piante specificate che sono state
coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona
delimitata sono spostate verso aree diverse dalle zone infette, o
all'interno di tali aree, solo se per tutto il periodo trascorso entro
una zona delimitata sono rispettate le prescrizioni seguenti oltre a
quanto stabilito al punto 1:
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3.
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Le piante specificate che sono
spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono
trasportate al di fuori della stagione di volo dei vettori noti
dell'organismo specificato oppure in contenitori o imballaggi chiusi,
atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei
suoi vettori noti.
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(1) Direttiva
92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una
limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il
trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci
all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio
di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro
sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).
(2) Direttiva
92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli
obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di
vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate
per la loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38).
ALLEGATO III
DEFINIZIONE DELLE ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 7
SEZIONE 1
Definizione delle zone delimitate
1.
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La zona infetta comprende tutte le
piante individuate come contagiate dall'organismo specificato, tutte le
piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da
parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono
essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle
piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune,
se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante
ottenute da queste ultime.
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2.
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La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 2 000 m.
La larghezza della zona cuscinetto può essere ridotta ad almeno 1 000 metri se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
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3.
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La delimitazione esatta delle zone
si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo
specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza
dei vettori e sulla distribuzione delle piante potenzialmente ospiti
nell'area interessata.
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4.
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Se la presenza dell'organismo
specificato è confermata al di fuori della zona infetta, la demarcazione
della zona infetta e della zona cuscinetto è rivista e modificata di
conseguenza.
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5.
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Se, in base alle ispezioni di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, e al monitoraggio di cui al presente
allegato, sezione 2, lettera h), in una zona delimitata non viene
rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque
anni, è possibile revocare la delimitazione della zona.
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SEZIONE 2
Misure da adottare nelle zone delimitate
Nelle zone delimitate lo Stato interessato è tenuto ad adottare le seguenti misure al fine di eradicare l'organismo specificato:
a)
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rimuove al più presto tutte le
piante contagiate dall'organismo specificato unitamente a tutte le
piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da
parte di tale organismo e a tutte le piante che sono state individuate
come probabilmente contagiate. Tale rimozione si effettua in modo da
impedire che rimanga materiale appartenente alle piante rimosse e
prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione
dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione;
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b)
|
effettua il campionamento e
l'analisi delle piante specificate, delle piante appartenenti allo
stesso genere delle piante contagiate, nonché di tutte le altre piante
che presentino sintomi dell'organismo specificato entro il raggio di
200 m intorno alle piante contagiate, utilizzando uno schema di
campionamento atto a confermare con un'affidabilità del 99 % che il
livello di presenza dell'organismo specificato in tali piante è
inferiore allo 0,1 %;
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c)
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distrugge, in situ o in un luogo
vicino situato all'interno della zona delimitata e appositamente
designato, le piante intere, le parti di piante o il legname che
potrebbero favorire la diffusione dell'organismo specificato. La
distruzione va effettuata in modo adeguato a prevenire la diffusione
dell'organismo specificato;
|
d)
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distrugge, in situ o in un luogo
vicino, qualsiasi materiale vegetale derivante dalla potatura delle
piante specificate e di piante appartenenti allo stesso genere delle
piante contagiate. La distruzione va effettuata in modo adeguato a
prevenire la diffusione dell'organismo specificato ad opera dei suoi
vettori;
|
e)
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sottopone agli opportuni trattamenti
fitosanitari le piante specificate e le piante che possono ospitare i
vettori dell'organismo specificato al fine di prevenire che tali vettori
possano diffondere l'organismo specificato;
|
f)
|
individua l'origine dell'infezione e
rintraccia le piante specificate associate ai casi di infezione in
questione che siano state eventualmente spostate prima della definizione
della zona delimitata. Alle autorità pertinenti della zona di
destinazione di tali piante sono comunicate tutte le informazioni del
caso relative a tali spostamenti in modo da consentire che le piante
siano esaminate e ove opportuno siano applicate le misure adeguate;
|
g)
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vieta la piantagione di piante
specificate e piante appartenenti allo stesso genere delle piante
contagiate in siti che non sono a prova di vettore;
|
h)
|
effettua un monitoraggio intensivo
per accertare la presenza dell'organismo specificato svolgendo almeno
ispezioni annuali nei periodi opportuni, analisi comprese, prestando
particolare attenzione alla zona cuscinetto e alle piante specificate,
nonché alle piante appartenenti allo stesso genere delle piante
contagiate, in particolare per qualsiasi pianta che presenti sintomi. Il
numero di campioni va indicato nella relazione di cui all'articolo 8,
|
i)
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sensibilizza l'opinione pubblica
circa il pericolo rappresentato dall'organismo specificato, nonché
informa sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la
diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento
di piante specificate dalla zona delimitata ai sensi dell'articolo 7;
|
j)
|
se necessario, prende misure
specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che
possano ragionevolmente impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione,
in particolare misure relative all'accessibilità e all'eradicazione
adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo,
indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di
proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è
responsabile;
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k)
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(1) Guidelines for pest eradication programmes — Reference Standard ISPM No 9 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention,
Rome (Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi
nocivi. Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della
Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma).
Pubblicato il 15 dicembre 2011.
(2) The
use of integrated measures in a systems approach for pest risk
management — Reference Standard ISPM No 14 by the Secretariat of the
International Plant Protection Convention, Rome (Impiego di
misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi
relativi agli organismi nocivi. Norma di riferimento ISPM n. 14 del
segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei
vegetali, Roma). Pubblicato l'8 gennaio 2014.
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