Disposizioni in materia di
abbattimento alberi di olivo per la tutela del patrimonio olivicolo
Allo stato attuale vigono le
disposizioni della Legge n.144 del 14 febbraio 1951. La Regione Puglia con
propria Deliberazione n. 7310 del 14/12/1989 ha emanato apposite Direttive per
l’esercizio della delega ai Capi degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura
per l'autorizzazione all’abbattimento di alberi di olivo, precisando che:
la domanda di estirpazione deve essere presentata dal legittimo possessore del
terreno;
nel caso di richiesta di abbattimento per motivi agronomici è necessario
allegare una Relazione tecnico agronomica sullo stato vegetativo e
fitosanitario delle piante da svellere qualora ricorrano situazioni di “morte
fisiologica delle piante o la permanente improduttività o scarsa produttività
dovute a cause non rimovibili”;
nel caso di richiesta di
abbattimento di alberi di olivo per l’esecuzione di opere di miglioramento
fondiario interessi una superficie olivetata pari o superiore a 2 ettari, o un
numero di piante pari o superiore a 300, è necessario allegare un Piano di
miglioramento aziendale.
Secondo la richiamata
Deliberazione qualora le aree interessate dagli interventi fossero interessate
da vincoli di qualsiasi natura, che dovessero emergere dai certificati di
destinazione urbanistica, “gli UPA effettueranno l’accertamento preventivo di
campagna solo in seguito all’acquisizione dei relativi pareri favorevoli
all’abbattimento”.
Nel caso in cui il certificato
di destinazione urbanistica attesti l’esistenza di vincoli (idrogeologici,
paesaggistici, archeologici, ecc.) sarà necessario acquisire, preventivamente,
le relative autorizzazioni rilasciate ai sensi di Legge dall’Amministrazione
competente.
Inoltre, la facoltà, prevista
dall’art. 3 del DDL 475/45, di imporre ai proprietari o conduttori dei fondi
olivetati, l’obbligo di impiantare altrettanti alberi di olivo in luogo diverso
da quello da abbattere, deve essere sempre esercitata, salvo casi particolari
che impediscano il reimpianto e che, comunque, devono essere precisati e
motivati nel decreto di autorizzazione.
La Regione Puglia, inoltre, con
Legge n. 14/2007 relativa a “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi
monumentali della Puglia”, ha definito i requisiti di monumentalità delle
piante di olivo e i casi in cui sia possibile derogare al generale divieto di
estirpazione delle piante definite monumentali, nonché le procedure istruttorie
da adottarsi dalle Amministrazioni competenti.
Secondo l’art. 10 della medesima Legge regionale, è vietato
il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi
monumentali. Possono essere concesse deroghe esclusivamente per motivi di
pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati
completati alla data di entrata in vigore della legge (art.11). Tali deroghe
possono essere concesse solo previa acquisizione del parere vincolante della
Commissione Tecnica appositamente istituita presso l’Assessorato Regionale
all’Ecologia. L'art. 2, della Legge n. 144/1951 prevede la possibilità di
derogare al generale divieto di abbattimento di alberi di olivo, in particolari
circostanze riconducibili a motivazioni di natura "agronomica"
(qualora sia accertata la morte fisiologica della pianta e/o la permanente
improduttività dovuta a cause non rimovibili, ecc.) ovvero alla esecuzione di
opere di pubblica utilità ed a scopo edilizio.
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