venerdì 18 luglio 2014

Disposizioni in materia di abbattimento alberi di olivo per la tutela del patrimonio olivicolo



Disposizioni in materia di abbattimento alberi di olivo per la tutela del patrimonio olivicolo
Allo stato attuale vigono le disposizioni della Legge n.144 del 14 febbraio 1951. La Regione Puglia con propria Deliberazione n. 7310 del 14/12/1989 ha emanato apposite Direttive per l’esercizio della delega ai Capi degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura per l'autorizzazione all’abbattimento di alberi di olivo, precisando che:
 la domanda di estirpazione deve essere presentata dal legittimo possessore del terreno;
 nel caso di richiesta di abbattimento per motivi agronomici è necessario allegare una Relazione tecnico agronomica sullo stato vegetativo e fitosanitario delle piante da svellere qualora ricorrano situazioni di “morte fisiologica delle piante o la permanente improduttività o scarsa produttività dovute a cause non rimovibili”;
 nel caso di richiesta di abbattimento di alberi di olivo per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario interessi una superficie olivetata pari o superiore a 2 ettari, o un numero di piante pari o superiore a 300, è necessario allegare un Piano di miglioramento aziendale.

Secondo la richiamata Deliberazione qualora le aree interessate dagli interventi fossero interessate da vincoli di qualsiasi natura, che dovessero emergere dai certificati di destinazione urbanistica, “gli UPA effettueranno l’accertamento preventivo di campagna solo in seguito all’acquisizione dei relativi pareri favorevoli all’abbattimento”.
Nel caso in cui il certificato di destinazione urbanistica attesti l’esistenza di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, archeologici, ecc.) sarà necessario acquisire, preventivamente, le relative autorizzazioni rilasciate ai sensi di Legge dall’Amministrazione competente.
Inoltre, la facoltà, prevista dall’art. 3 del DDL 475/45, di imporre ai proprietari o conduttori dei fondi olivetati, l’obbligo di impiantare altrettanti alberi di olivo in luogo diverso da quello da abbattere, deve essere sempre esercitata, salvo casi particolari che impediscano il reimpianto e che, comunque, devono essere precisati e motivati nel decreto di autorizzazione.
La Regione Puglia, inoltre, con Legge n. 14/2007 relativa a “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”, ha definito i requisiti di monumentalità delle piante di olivo e i casi in cui sia possibile derogare al generale divieto di estirpazione delle piante definite monumentali, nonché le procedure istruttorie da adottarsi dalle Amministrazioni competenti.
Secondo l’art. 10 della medesima Legge regionale, è vietato il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi monumentali. Possono essere concesse deroghe esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della legge (art.11). Tali deroghe possono essere concesse solo previa acquisizione del parere vincolante della Commissione Tecnica appositamente istituita presso l’Assessorato Regionale all’Ecologia. L'art. 2, della Legge n. 144/1951 prevede la possibilità di derogare al generale divieto di abbattimento di alberi di olivo, in particolari circostanze riconducibili a motivazioni di natura "agronomica" (qualora sia accertata la morte fisiologica della pianta e/o la permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili, ecc.) ovvero alla esecuzione di opere di pubblica utilità ed a scopo edilizio.

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