Non si può bruciare materiale agricolo e forestale dal 15
giugno al 15 settembre 2014 perché è stato dichiarato lo stato di grave
pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e
a pascolo della Regione Puglia
In questi giorni ho ricevuto numerose segnalazioni di combustione
nelle campagne del Salento leccese.
L’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24
giugno 2014, n.91 inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale
(articolo 256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) per
precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti,
né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati
introdotti dal decreto legge sulla Terra dei Fuochi, alla combustione in loco
di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in
loco, nel caso di combustione in loco delle stesse.
La norma precisa che di tale materiale è consentita la
combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a tre
metri steri per ettaro (1 metro stero è un metro cubo di legna accatastata comprensiva d'aria) nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita
ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio
per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui
vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
A tale proposito ricordo a me stesso che siamo in un periodo
di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Puglia e
che conseguentemente in questo periodo la combustione è vietata
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.226
"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
nell’anno 2014, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000".
Pertanto, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2014 è
dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree
boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la
possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o
posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree
boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e
infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a
darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni
utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.
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