L'operazione
consiste nell'apporto di matrici organiche al terreno con l'obiettivo
di tutelarne la fertilità e di promuovere la conservazione ed il
sequestro del carbonio.
Essa si traduce
nell’obbligo ad apportare sostanza organica al terreno.
La quantità totale di ammendante
distribuita nell'arco di 5 anni deve essere non inferiore a 10 t di
sostanza secca/ettaro.
L'apporto
complessivo deve essere opportunamente frazionato negli anni.
L’adesione alla
presente operazione obbliga al rispetto dei seguenti impegni per un
periodo minimo di 5 anni:
a) utilizzo
esclusivo degli ammendanti organici commerciali di cui ai n. 1, 3, 4
e 5 dell'Allegato 2
del D.Lgs. 29
aprile 2010 n. 75, così come modificato dal Decreto 10 luglio 2013.
Gli ammendanti
utilizzati devono
essere corredati da un certificato analitico che ne attesti l'origine
e le caratteristiche chimico-fisiche. In nessun caso è ammessa
l'utilizzazione di fanghi di depurazione (cfr. D.lgs. 99/92)
b) archiviazione
delle fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti da presentare
per eventuali
verifiche;
c) certificati di
analisi del terreno all’inizio e alla fine del quinquennio oggetto
di impegno.
d) compilazione e
conservazione delle schede magazzino dei fertilizzanti e della scheda
delle
operazioni
colturali, dove previsto nelle “Norme di difesa ecosostenibile”
delle Regione Puglia.
Oltre agli impegni
sopra definiti su parte o tutte le superfici oggetto di impegno
possono essere
adottati impegni
volontari aggiuntivi che migliorano gli effetti dell’incremento
della SO nei suoli,
quali:
i) effettuazione
della pratica del sovescio in colture intercalari o consociate,
utilizzando specie
vegetali (es., favino, veccia,
pisello, lupino) adattate agli ambienti di coltivazione della
regione,
anche in miscuglio, interrando la
coltura con o senza triturazione. L’interramento deve essere
effettuato in un periodo compreso
tra l’inizio della fioritura e l’inizio della perdita dei semi.
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