lunedì 7 dicembre 2009

Il ruolo del Dottore Agronomo e Dottore Forestale nello spandimento dei reflui derivanti dagli oleifici.


Il ruolo del Dottore Agronomo e Dottore Forestale nello spandimento dei reflui derivanti dagli oleifici.
di Antonio Bruno

In questi giorni la cronaca di Lecce ci annunci deferimenti all’autorità giudiziaria per vari titolari di frantoi, dopo ben tredici controlli effettuati fra Tricase, Specchia Alessano, Presicce, Acquarica del Capo Melendugno, Veglie, Salice Salentino, Martano, Cocumola, Nociglia e Vernole.

Siamo in piena campagna olearia, e le forze dell’ordine costringono noi Dottori Agronomi e Dottori Forestali a porre l’attenzione verso le operazioni di scarico dei reflui derivanti dai frantoi.

I dubbi sulla regolarità dello smaltimento dei reflui derivanti dagli oleifici per noi Dottori Agronomi e Dottori Forestali provengono dalla circostanza che nelle regioni meridionali (Puglia, Calabria, Campania e Basilicata) siano state vendute solo 200 macchine specifiche per le acque di vegetazione mentre tutti sappiamo che ci sono migliaia di frantoi solo in Puglia. C’è anche da dire che solo il 40% delle persone che hanno acquistato queste macchine sono titolari di oleifici.

Ma cosa dice la legge n. 574 dell’11 novembre 1996 riguardante le regole da seguire nell’attività di smaltimento dei reflui derivanti dall’estrazione dell’olio d’oliva?

All’art.5, comma 1, si legge che è vietato lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse “sui terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati, investiti da colture orticole in atto e in cui siano localizzate falde che possano venire a contatto con le acque di percolazione del suolo”.

La Regione Puglia ha realizzato un regolamenti in materia e, all’art. 4 comma 3 si dispone che “l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è consentita in osservanza dei seguenti limiti: 50 mc/ettaro/anno se provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e 80 mc/ettaro/anno per i reflui dei frantoi a ciclo continuo”.

Questo regolamento impone controlli preventivi e successivi, corredati da relazioni periodiche sui terreni interessati dallo spandimento, al fine di tutelare l’ambiente e la salute umana.

All’art.10 del regolamento si legge che si impone all”Autorità competente – in questo caso l’ARPA Puglia - di effettuare almeno un controllo all’anno in campo al fine di verificare la regolarità delle attività svolte”.

Fatto questo i risultati di tali controlli, devono essere comunicati ai comuni, al fine di impartire le specifiche prescrizioni in materia.

Il mancato rispetto delle norme vigenti in materia, comporta la limitazione o sospensione dell’attività di spandimento, oltre al divieto di esercizio dell’attività stessa, in caso di reiterazione delle violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente.

Il ruolo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in questo settore è decisivo. Solo attraverso la consulenza di noi professionisti si possono evitare le conseguenze giudiziarie di cui leggiamo nelle cronache di questi giorni. A tal fine i Dottori Agronomi e Dottori Forestali analizzano e definiscono il modo di spandimento nel territorio e le sue forme strategiche per valorizzare e promuovere un’area attraverso le sue risorse competenze.
In particolare i Dottori Agronomi e Dottori Forestali proporranno un modello applicativo per identificare le caratteristiche e le peculiarità di un territorio, a partire dalla sua posizione geografica fino ad arrivare ad un analisi delle conseguenze dello spandimento. Proporranno il metodo di azione, da applicare ad un’area, per esaltarne le caratteristiche e diminuire le pericolosità, insomma come arrivare ad una strategia di spandimento dimensionata al territorio in analisi.

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