ECO - Codice agricolo: Così si riforma l'agricoltura. Semplificandola
Roma, 10 dic (Velino) - Una riforma in grande stile quella concepita per l’agricoltura italiana e che sarà all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di venerdì 11 dicembre. Scopo è migliorare, velocizzare e semplificare il sistema normativo del comparto primario. Eliminando, quando serve, i doppioni inutili. Un vero e proprio “codice dell’agricoltura” - messo a punto dal ministero delle Politiche agricole di Luca Zaia - che rappresenta anche il primo riassetto normativo, oltre al Codice Militare della Difesa, della presente legislatura. Obiettivo principale del codice di cui IL VELINO è venuto in possesso – emanato ai sensi dell’articolo 14 della cosiddetta legge di semplificazione – è quello di riordinare e riassettare le varie norme statali contenute in più testi normativi. E quindi rarefatte e difficilmente riconducibili. Oppure facilmente duplicate. In altre parole in virtù della semplificazione i poteri innovativi sono stati limitati all’eliminazione delle scarse duplicazioni o alla soluzione dei contrasti giurisprudenziali. O alla presa in considerazione delle sentenze abrogative della Corte Costituzionale. Sono 155 gli articoli che costituiscono il decreto legislativo di riordino delle normative nella materia dell’agricoltura e il parallelo DPR. Di questi 124 sono contenuti nel decreto legislativo, e 31 nel DPR. Lo scopo è quello del riassetto delle norme statali vigenti, escludendo dunque le norme di regolamenti comunitari e le norme statali cedevoli perché di competenza regionale. “Con il nuovo codice semplifichiamo e accorpiamo il quadro legislativo dell’agricoltura italiana, rendendo dominabile con lo sguardo una materia per ora dispersa tra il Codice Civile, leggi speciali e in alcuni commi di leggi finanziarie”, piega in una nota il ministro dell’Agricoltura Luca Zaia. “La materia agricola ha vissuto interventi importanti praticamente in ogni decennio: prelazione agraria negli anni Sessanta usucapione speciale negli anni Settanta, legge sull’affitto dei fondi rustici e dei contratti agrari negli anni Ottanta, e nel 2001 le leggi di orientamento in agricoltura. Tutte queste materie, disseminate in varie leggi speciali – spiega ancora il ministro - rendevano difficile agli agricoltori individuare il quadro normativo complicando la loro attività. Scopo della semplificazione normativa è di rendere prevedibile ai destinatari le conseguenze delle loro condotte”.
Le norme statali vigenti prese in considerazione dal Codice dell’Agricoltura, riguardano più precisamente l’attività agricola a partire dalle figure degli imprenditori agricoli e delle loro attività connesse fino alla vendita dei prodotti agricoli. Poi delle società agricole, dei contratti agrari, della libertà di svolgere colture transgeniche, della formazione di un’azienda agricola di estensione adeguata, anche attraverso l’acquisizione della terra per successione o per prelazione. Il comparto primario a tutto tondo insomma, dai piccoli coltivatori diretti ai grandi imprenditori agricoli. Passando per il Sian, il sistema nazionale che gestisce la banca dati dell’agricoltura italiana, lo stesso a cui si rifà l’Agea al momento delle richieste Pac. Nonostante molte delle norme prese in considerazione - essendo norme che incidono sul tradizionale contenuto del codice civile - sarebbero potute essere inserite nel codice civile stesso, l’inserimento è avvenuto solo per tre singole disposizioni: la definizione di coltivatore diretto, aggiunta all’art. 2083 c.c.; l’aggiunta, tra le ipotesi di attività connessa dell’imprenditore agricolo, dell’attività di produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili; la sostituzione dell’art. 2136 c.c. sul registro delle imprese agricole. Tutte le altre disposizioni (121 articoli), anche quando sono di contenuto civilistico, risultano far parte del decreto legislativo di riordino che resta un unico e unitario testo extra-codice. Il Codice impone però un completo riassetto anche ad alcune norme pubblicistiche, cioè a quelle dirette: alla valorizzazione dello spazio in cui operano gli imprenditori agricoli; alla formazione della proprietà contadina quale base dell’azienda agraria; alla contrattazione programmata in agricoltura. Anche queste materie, rientrando nella competenza statale esclusiva ovvero concorrente, vengono a far parte del presente decreto legislativo di riordino delle normative statali disciplinanti l’attività agricola.
Il decreto legislativo di riordino si compone di sei Titoli: il primo contiene i tre articoli che vanno ad “integrare” il codice civile; il secondo è dedicato all’impresa agricola; il terzo alla disciplina del territorio in cui operano gli agricoltori; il quarto alla proprietà terriera e alle strutture agrarie; il quinto ai contratti agrari. Il sesto titolo è dedicato alle abrogazioni. Il Titolo I è rubricato “Delle integrazioni al codice civile” e contiene solo tre articoli: l’art. 1 aggiunge all’art. 2083 c.c. la definizione di coltivatore diretto esplicitata nelle leggi speciali con un ambito generale e, ormai, consolidato; l’art. 2 integra la definizione di attività connesse dell’art. 2135 c.c. richiamando l’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche e l’attività di produzione di carburanti derivanti dai prodotti agricoli ottenuti dall’imprenditore agricolo; l’art. 3 sostituisce l’art. 2136 c.c. per l’iscrizione dell’impresa agricola nel Registro delle imprese. Il Titolo II è rubricato “Delle qualifiche soggettive e delle attività degli imprenditori agricoli” e si svolge in dieci Capi. Il Capo I concerne gli equiparati all’imprenditore agricolo e al coltivatore diretto; il Capo II attiene alla figura soggettiva dell’imprenditore agricolo professionale; il Capo III tratta della società agricola; il Capo IV è sulle agevolazioni fiscali e previdenziali a favore dell’imprenditore agricolo; il Capo V considera la figura soggettiva dell’imprenditore agricolo giovane; il Capo VI specifica, tra le varie attività connesse dell’imprenditore agricolo, quelle agrituristiche e quelle denominate “le strade del vino e dell’olio”; il Capo VII riguarda l’imprenditore ittico e le sue attività connesse; il Capo VIII riguarda alcuni specifici aspetti delle attività selvicolturali; il Capo IX disciplina la vendita dei prodotti agricoli al dettaglio e per via telematica, riportando nel testo legislativo solo le originarie norme fondamentali e “trasferendo” nel parallelo DPR la disciplina amministrativa della vendita al dettaglio; infine il Capo X tratta del SIAN e dell’anagrafe delle imprese agricole (artt. 26-29).
E ancora, il Titolo III del decreto legislativo di riordino del Codice dell’Agricoltura, è rubricato “Della disciplina del territorio” e contiene disposizioni comprese in testi extra-codice e che tali rimangono tutte, ma “riassettate” e riordinate nel presente decreto legislativo. Il Capo I contiene, innanzitutto, disposizioni sulla gestione e sullo sviluppo delle varie aree rurali e delle loro produzioni, limitandosi a richiamare alcune formule della legge delega 5 marzo 2001, n. 57, e del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia ambientale (sezione I, art. 30). L’utilizzazione, di regola, dell’incipit “sì come è disposto dalla legge”, cioè, con un rinvio alla normativa originaria, esclude la possibilità dell’abrogazione delle norme a cui si rinvia (art. 30, comma 3). Nello stesso Capo sono, poi, contenute le specifiche norme sulle attività nelle zone agricole a vocazione turistica e integrative dell’attività imprenditoriale agricola: l’agriturismo, l’ospitalità rurale familiare e il turismo venatorio (sezione II, art. 31). Sempre nel Capo I vi è un’altra Sezione, la Sezione III dedicata a richiamare la disciplina della contrattazione programmata in agricoltura (art. 32) e le formule, ora contenute in una specifica legge extra-codice, relativamente ai distretti rurali e ai distretti agroalimentari (art. 33). Il Capo II contiene la riproduzione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, sull’architettura rurale (artt. 34 e 35). Trattandosi di disposizioni che incidono sulla permanenza delle persone nelle campagne, esse non possono essere escluse da una legge di riordino che ha ad oggetto l’esercizio moderno dell’attività agricola con la correlata esigenza dell’agricoltore di vivere dignitosamente in campagna che è fatta anche di vecchi edifici rurali con una architettura da conservare e valorizzare. Il Capo III tratta della difesa della biodiversità, della libertà dell’agricoltore di realizzare anche coltivazioni transgeniche e della sua responsabilità in caso di inquinamento genico in danno delle coltivazioni vicine. Sempre nel Capo III, ma alla Sezione II, si richiamano le disposizioni della legge sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sui parchi, limitatamente all’imputazione dei danni alle colture agricole provocati dalla attività venatoria e dalla fauna selvatica (art. 38).
Il Titolo IV è rubricato “Della proprietà terriera e delle strutture agrarie”. Il Capo I è diviso in due Sezioni: la prima riguarda il compendio unico, le cui norme hanno sostituito le vecchie disposizioni codicistiche sulla minima unità colturale, oggi “stravolte” dalla legge n. 97 del 1994 (sulla montagna), dal decreto legislativo n. 228 del 2001 (sull’orientamento agricolo), dal decreto legislativo n. 99 del 2004 (in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura) e dal decreto legislativo n. 101 del 2005 (in materia di modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste). La seconda Sezione riprende le disposizioni sulla prelazione e sul riscatto del conduttore e del vicino coltivatore diretto oggi contenute nelle leggi 26.5.1965, n. 590, e 11.2. 1971, n. 11 (artt. da 46 a 48). Il Capo II si limita a ricordare che, fino a quando le Regioni non vi provvederanno in forza dell’art. 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), la disciplina della bonifica è contenuta nel codice civile e nel r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (art. 49). Il Capo III è diviso in tre sezioni. La prima riguarda la formazione e la conservazione delle unità produttive che la divisione ereditaria potrebbe compromettere (artt. da 50 a 52). La seconda riassetta e riordina le varie disposizioni che in modo alluvionale sono state emanate nel corso di svariati anni sulla proprietà coltivatrice (artt. da 53 a 67). La terza riprende le varie agevolazioni fiscali riconosciute all’imprenditore agricolo nella formazione della proprietà aziendale (art. 68).
Il Titolo V concerne i contratti agrari. La legge 3 maggio 1982, n. 203, è intervenuta (assieme ad altre norme sparse in varie leggi) “pesantemente” sulla disciplina dell’affitto di fondi rustici, il presente decreto legislativo provvede a sistemarle in modo ordinato, mentre abroga tutte le residue disposizioni. Così, il Titolo V del presente decreto legislativo contiene, sotto il Capo I (rubricato “Affitto di fondi rustici”), cinque Sezioni. La Sezione I (rubricata “Delle disposizioni generali”) riporta gli articoli sull’inderogabilità, sui patti in deroga, sugli affitti ad enti di ricerca, sulla risoluzione per grave inadempimento, sul subaffitto e la cessione dell’affitto, sull’indennizzo a favore dell’affittuario in caso di risoluzione incolpevole, sull’affitto di terreni oggetto di concessione edilizia, sulla successione per causa di morte, sulla forma del contratto e sulla salvezza delle competenze delle Regioni a statuto speciale. La Sezione II (rubricata “Dell’affitto a coltivatore diretto”) contiene gli articoli sulla durata, sull’affitto particellare e sull’alpeggio, sulla rinnovazione tacita, sui rapporti tra affittuario uscente e subentrante, sul diritto di preferenza in caso di nuovo affitto, sul canone, sulla morosità del conduttore, sulla riduzione del canone per perdita dei frutti, sui poteri di gestione dell’affittuario, sui miglioramenti, sugli effetti dei miglioramenti, sul diritto di ritenzione, sui piccoli miglioramenti, sulle scorte, sulla ricomposizione aziendale mediante l’affitto, sulla concessione di agevolazioni, sul pagamento dei contributi consortili, sul divieto di concessioni separate, sulla riconduzione all’affitto, sull’affitto di azienda agricola, sull’impresa familiare coltivatrice e sulle disposizioni processuali. La Sezione III (rubricata “Dell’affitto a conduttore non coltivatore diretto”) contiene gli articoli sull’affitto a misura e corpo, sulla risoluzione dell’affitto a conduttore in caso di vendita all’ISMEA, sull’esproprio e, soprattutto, l’art. 105 con il rinvio ad alcune disposizioni dettate per l’affitto a coltivatore diretto. La successiva Sezione IV (rubricata “Affitto di terreni demaniali, patrimoniali e golenali) ha gli artt. 106 sull’utilizzazione agricola di detti terreni e 107 sulla concessione delle pertinenze idrauliche. Infine, la Sezione V ha l’art. 108 sui contratti di compartecipazione stagionale e sulle coltivazioni intercalari. Nel Capo II si tratta dell’impresa agricola su terra altrui esercitata in forma associata con gli ormai superati contratti di mezzadria e colonia e con il possibile contratto di associazione tra concedenti e concessionari. Inoltre, la materia agricoltura conosce il contratto di soccida. Il presente decreto legislativo prevede anche gli articoli sulla disciplina delle mezzadrie e delle colonie ancora in corso e sulle forme associative di concedenti e concessionari. Nel Capo III si disciplina la riconduzione dei contratti agrari di tipo enfiteutico a contratti di godimento personale di fondi rustici, con il procedimento di estinzione già utilizzato per i livelli veneti.
Il Titolo VI del presente decreto legislativo contiene l’esplicita abrogazione di 61 complessi normativi costituiti sia da intere leggi che da singoli articoli o commi di leggi precedenti. L’art. 124 del decreto legislativo di riordino comprende, tra le norme abrogate, anche le seguenti disposizioni, benché il testo del decreto legislativo non tratti di esse: legge 3 giugno 1940 n. 1078, sulle unità poderali in zona di bonifica legge 3 giugno 1940 n. 1078, sulle unità poderali in zona di bonifica; legge 2 aprile 1962, n. 171, contenente norme in materia di ripartizione dell’incremento legnoso delle piante d’alto fusto”; legge 4 agosto 1978 n. 440, sulla concessione delle terre incolte; legge 5 febbraio 1992 n. 102, sull’attività di acquacoltura; e l’art. 2 della legge 23 agosto 1993 n. 349, Norme in materia di attività cinotecnica. La visione completa della materia agricola proposta dal Codice dell’Agricoltura dovrebbe consentire in parole povere di evidenziare che i testi normativi originari spesso contengono disposizioni di contenuto sostanzialmente regolamentare. Così come può capitare che ricorrano, in testi regolamentari, disposizioni di sostanza legislativa. L’evidenziazione delle differenze sostanziali rispetto alla forma porta, come conseguenza in un procedimento di riordino e semplificazione, il “travaso”, nel testo del decreto legislativo, delle norme formalmente regolamentari ma sostanzialmente legislative, nonché il “passaggio”, nel correlato DPR attuativo, delle norme formalmente legislative ma sostanzialmente regolamentari. Risulta, allora, evidente la necessità che le operazioni di “travaso” e di “passaggio” avvengano nello stesso tempo dello studio e della redazione delle formule legislative, mentre appare più che opportuno che l’entrata in vigore dei due testi normativi (decreto legislativo e correlato DPR) avvenga contestualmente, anche per evitare che determinate abrogazioni, ovviamente e per necessità contenute soltanto nel decreto legislativo, non provochino pericolose situazioni di vacatio legis.
Anche il parallelo DPR si articola in quattro Titoli, corrispondenti ai Titoli del testo del presente decreto legislativo. Come si è detto, esso contiene sia disposizioni di origine regolamentare, sia disposizioni di fonte legislativa che sono state delegificate per rendere possibile, nel futuro, il ricorso all’art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel Titolo I “Dell’impresa agricola” il Capo I disciplina le modalità dell’opzione per la determinazione del reddito da produzioni e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche (art. 1); il Capo II riguarda gli imprenditori agricoli giovani che hanno per oggetto il Fondo e gli aiuti per gli imprenditori agricoli giovani e montanari (già finanziariamente coperti); nel Capo III gli artt. da 5 a 7 hanno per oggetto disposizioni amministrative sull'agriturismo, nonché interventi del MiPAAF in tema di programmazione e di Osservatorio nazionale già finanziariamente coperti; nel Capo IV si contemplano le strade del vino e dell’olio; il Capo V riguarda l’impatto sull’ambiente da parte delle attività di acquacoltura e pescicoltura e la filiera del settore ittico; nel Capo VI gli artt. da 12 a 13 concernono la disciplina amministrativa della vendita dei prodotti agricoli; i Capi VII e VIII contengono disposizioni sul SIAN e sull’anagrafe delle imprese agricole (artt. 16 e 17). Con riguardo a queste ultime disposizioni si ritiene opportuno segnalare che negli artt. 14 e 15 dello schema di DPR sono riportate le disposizioni su “Servizi di interoperatività” e “Modalità di accesso alle informazioni contenute nel SIAN” che sono state delegificate. Lo scopo della proposta delegificazione è quello di “eliminare” l’attuale ingessatura delle disposizioni che non consentono facili modifiche regolamentari. Le disposizioni del DPR 503/1999 sono, invece ed ovviamente, quasi tutte riprodotte nel DPR parallelo, ad eccezione di quelle, relative all’anagrafe delle imprese agricole, che hanno per oggetto l’utilizzazione, nei rapporti con la P.A., del codice unico di identificazione e che riguardano il significato di “unità tecnico-economiche” dell’azienda agricola. che sono state legificate (e, quindi, riportate agli artt. da 26 a 29 del decreto legislativo) ma che, proprio per il loro oggetto, non dovrebbero richiedere una copertura finanziaria.
Il Titolo II del parallelo DPR è diviso in tre Capi: il Capo I riguarda la contrattazione programmata con le disposizioni sui contratti di collaborazione e di promozione, sulle convenzioni di gestione del territorio e sulla buona pratica agricola. Il Capo II ha per oggetto il Fondo per la tutela dell’architettura rurale finanziariamente già coperto e la disciplina della procedura per la concessione dei contributi e quella delle sponsorizzazioni. Il Capo III riguarda la sorveglianza rinforzata sulle coltivazioni transgeniche e il Fondo per le filiere esenti da contaminazioni OGM da ritenersi finanziariamente coperto. Il Titolo III riguarda i piani di riordino terriero e alcune disposizioni in tema di proprietà coltivatrice. Il Titolo IV riguarda i contratti agrari: l’art. 29 delegifica la disposizione sull’inizio dell’annata agraria, mentre l’art. 30 riguarda le Commissioni provinciali in tema di canone e l’art. 31 l’intervento dello Stato in tema di assicurazione contro le avversità atmosferiche (finanziariamente coperto). Praticamente un “riassunto” di tutto ciò che riguarda il comparto primario con l’obiettivo da una parte di tagliare le gambe a una burocrazia che ostacola tutti giorni il lavoro degli agricoltori, dall’altra parte di facilitare il compito della Pubblica amministrazione e di accelerare i tempi di eventuali interventi.
(Edoardo Spera) 10 dic 2009 17:29
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Roma, 10 dic (Velino) - Una riforma in grande stile quella concepita per l’agricoltura italiana e che sarà all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di venerdì 11 dicembre. Scopo è migliorare, velocizzare e semplificare il sistema normativo del comparto primario. Eliminando, quando serve, i doppioni inutili. Un vero e proprio “codice dell’agricoltura” - messo a punto dal ministero delle Politiche agricole di Luca Zaia - che rappresenta anche il primo riassetto normativo, oltre al Codice Militare della Difesa, della presente legislatura. Obiettivo principale del codice di cui IL VELINO è venuto in possesso – emanato ai sensi dell’articolo 14 della cosiddetta legge di semplificazione – è quello di riordinare e riassettare le varie norme statali contenute in più testi normativi. E quindi rarefatte e difficilmente riconducibili. Oppure facilmente duplicate. In altre parole in virtù della semplificazione i poteri innovativi sono stati limitati all’eliminazione delle scarse duplicazioni o alla soluzione dei contrasti giurisprudenziali. O alla presa in considerazione delle sentenze abrogative della Corte Costituzionale. Sono 155 gli articoli che costituiscono il decreto legislativo di riordino delle normative nella materia dell’agricoltura e il parallelo DPR. Di questi 124 sono contenuti nel decreto legislativo, e 31 nel DPR. Lo scopo è quello del riassetto delle norme statali vigenti, escludendo dunque le norme di regolamenti comunitari e le norme statali cedevoli perché di competenza regionale. “Con il nuovo codice semplifichiamo e accorpiamo il quadro legislativo dell’agricoltura italiana, rendendo dominabile con lo sguardo una materia per ora dispersa tra il Codice Civile, leggi speciali e in alcuni commi di leggi finanziarie”, piega in una nota il ministro dell’Agricoltura Luca Zaia. “La materia agricola ha vissuto interventi importanti praticamente in ogni decennio: prelazione agraria negli anni Sessanta usucapione speciale negli anni Settanta, legge sull’affitto dei fondi rustici e dei contratti agrari negli anni Ottanta, e nel 2001 le leggi di orientamento in agricoltura. Tutte queste materie, disseminate in varie leggi speciali – spiega ancora il ministro - rendevano difficile agli agricoltori individuare il quadro normativo complicando la loro attività. Scopo della semplificazione normativa è di rendere prevedibile ai destinatari le conseguenze delle loro condotte”.
Le norme statali vigenti prese in considerazione dal Codice dell’Agricoltura, riguardano più precisamente l’attività agricola a partire dalle figure degli imprenditori agricoli e delle loro attività connesse fino alla vendita dei prodotti agricoli. Poi delle società agricole, dei contratti agrari, della libertà di svolgere colture transgeniche, della formazione di un’azienda agricola di estensione adeguata, anche attraverso l’acquisizione della terra per successione o per prelazione. Il comparto primario a tutto tondo insomma, dai piccoli coltivatori diretti ai grandi imprenditori agricoli. Passando per il Sian, il sistema nazionale che gestisce la banca dati dell’agricoltura italiana, lo stesso a cui si rifà l’Agea al momento delle richieste Pac. Nonostante molte delle norme prese in considerazione - essendo norme che incidono sul tradizionale contenuto del codice civile - sarebbero potute essere inserite nel codice civile stesso, l’inserimento è avvenuto solo per tre singole disposizioni: la definizione di coltivatore diretto, aggiunta all’art. 2083 c.c.; l’aggiunta, tra le ipotesi di attività connessa dell’imprenditore agricolo, dell’attività di produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili; la sostituzione dell’art. 2136 c.c. sul registro delle imprese agricole. Tutte le altre disposizioni (121 articoli), anche quando sono di contenuto civilistico, risultano far parte del decreto legislativo di riordino che resta un unico e unitario testo extra-codice. Il Codice impone però un completo riassetto anche ad alcune norme pubblicistiche, cioè a quelle dirette: alla valorizzazione dello spazio in cui operano gli imprenditori agricoli; alla formazione della proprietà contadina quale base dell’azienda agraria; alla contrattazione programmata in agricoltura. Anche queste materie, rientrando nella competenza statale esclusiva ovvero concorrente, vengono a far parte del presente decreto legislativo di riordino delle normative statali disciplinanti l’attività agricola.
Il decreto legislativo di riordino si compone di sei Titoli: il primo contiene i tre articoli che vanno ad “integrare” il codice civile; il secondo è dedicato all’impresa agricola; il terzo alla disciplina del territorio in cui operano gli agricoltori; il quarto alla proprietà terriera e alle strutture agrarie; il quinto ai contratti agrari. Il sesto titolo è dedicato alle abrogazioni. Il Titolo I è rubricato “Delle integrazioni al codice civile” e contiene solo tre articoli: l’art. 1 aggiunge all’art. 2083 c.c. la definizione di coltivatore diretto esplicitata nelle leggi speciali con un ambito generale e, ormai, consolidato; l’art. 2 integra la definizione di attività connesse dell’art. 2135 c.c. richiamando l’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche e l’attività di produzione di carburanti derivanti dai prodotti agricoli ottenuti dall’imprenditore agricolo; l’art. 3 sostituisce l’art. 2136 c.c. per l’iscrizione dell’impresa agricola nel Registro delle imprese. Il Titolo II è rubricato “Delle qualifiche soggettive e delle attività degli imprenditori agricoli” e si svolge in dieci Capi. Il Capo I concerne gli equiparati all’imprenditore agricolo e al coltivatore diretto; il Capo II attiene alla figura soggettiva dell’imprenditore agricolo professionale; il Capo III tratta della società agricola; il Capo IV è sulle agevolazioni fiscali e previdenziali a favore dell’imprenditore agricolo; il Capo V considera la figura soggettiva dell’imprenditore agricolo giovane; il Capo VI specifica, tra le varie attività connesse dell’imprenditore agricolo, quelle agrituristiche e quelle denominate “le strade del vino e dell’olio”; il Capo VII riguarda l’imprenditore ittico e le sue attività connesse; il Capo VIII riguarda alcuni specifici aspetti delle attività selvicolturali; il Capo IX disciplina la vendita dei prodotti agricoli al dettaglio e per via telematica, riportando nel testo legislativo solo le originarie norme fondamentali e “trasferendo” nel parallelo DPR la disciplina amministrativa della vendita al dettaglio; infine il Capo X tratta del SIAN e dell’anagrafe delle imprese agricole (artt. 26-29).
E ancora, il Titolo III del decreto legislativo di riordino del Codice dell’Agricoltura, è rubricato “Della disciplina del territorio” e contiene disposizioni comprese in testi extra-codice e che tali rimangono tutte, ma “riassettate” e riordinate nel presente decreto legislativo. Il Capo I contiene, innanzitutto, disposizioni sulla gestione e sullo sviluppo delle varie aree rurali e delle loro produzioni, limitandosi a richiamare alcune formule della legge delega 5 marzo 2001, n. 57, e del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia ambientale (sezione I, art. 30). L’utilizzazione, di regola, dell’incipit “sì come è disposto dalla legge”, cioè, con un rinvio alla normativa originaria, esclude la possibilità dell’abrogazione delle norme a cui si rinvia (art. 30, comma 3). Nello stesso Capo sono, poi, contenute le specifiche norme sulle attività nelle zone agricole a vocazione turistica e integrative dell’attività imprenditoriale agricola: l’agriturismo, l’ospitalità rurale familiare e il turismo venatorio (sezione II, art. 31). Sempre nel Capo I vi è un’altra Sezione, la Sezione III dedicata a richiamare la disciplina della contrattazione programmata in agricoltura (art. 32) e le formule, ora contenute in una specifica legge extra-codice, relativamente ai distretti rurali e ai distretti agroalimentari (art. 33). Il Capo II contiene la riproduzione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, sull’architettura rurale (artt. 34 e 35). Trattandosi di disposizioni che incidono sulla permanenza delle persone nelle campagne, esse non possono essere escluse da una legge di riordino che ha ad oggetto l’esercizio moderno dell’attività agricola con la correlata esigenza dell’agricoltore di vivere dignitosamente in campagna che è fatta anche di vecchi edifici rurali con una architettura da conservare e valorizzare. Il Capo III tratta della difesa della biodiversità, della libertà dell’agricoltore di realizzare anche coltivazioni transgeniche e della sua responsabilità in caso di inquinamento genico in danno delle coltivazioni vicine. Sempre nel Capo III, ma alla Sezione II, si richiamano le disposizioni della legge sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sui parchi, limitatamente all’imputazione dei danni alle colture agricole provocati dalla attività venatoria e dalla fauna selvatica (art. 38).
Il Titolo IV è rubricato “Della proprietà terriera e delle strutture agrarie”. Il Capo I è diviso in due Sezioni: la prima riguarda il compendio unico, le cui norme hanno sostituito le vecchie disposizioni codicistiche sulla minima unità colturale, oggi “stravolte” dalla legge n. 97 del 1994 (sulla montagna), dal decreto legislativo n. 228 del 2001 (sull’orientamento agricolo), dal decreto legislativo n. 99 del 2004 (in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura) e dal decreto legislativo n. 101 del 2005 (in materia di modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste). La seconda Sezione riprende le disposizioni sulla prelazione e sul riscatto del conduttore e del vicino coltivatore diretto oggi contenute nelle leggi 26.5.1965, n. 590, e 11.2. 1971, n. 11 (artt. da 46 a 48). Il Capo II si limita a ricordare che, fino a quando le Regioni non vi provvederanno in forza dell’art. 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), la disciplina della bonifica è contenuta nel codice civile e nel r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (art. 49). Il Capo III è diviso in tre sezioni. La prima riguarda la formazione e la conservazione delle unità produttive che la divisione ereditaria potrebbe compromettere (artt. da 50 a 52). La seconda riassetta e riordina le varie disposizioni che in modo alluvionale sono state emanate nel corso di svariati anni sulla proprietà coltivatrice (artt. da 53 a 67). La terza riprende le varie agevolazioni fiscali riconosciute all’imprenditore agricolo nella formazione della proprietà aziendale (art. 68).
Il Titolo V concerne i contratti agrari. La legge 3 maggio 1982, n. 203, è intervenuta (assieme ad altre norme sparse in varie leggi) “pesantemente” sulla disciplina dell’affitto di fondi rustici, il presente decreto legislativo provvede a sistemarle in modo ordinato, mentre abroga tutte le residue disposizioni. Così, il Titolo V del presente decreto legislativo contiene, sotto il Capo I (rubricato “Affitto di fondi rustici”), cinque Sezioni. La Sezione I (rubricata “Delle disposizioni generali”) riporta gli articoli sull’inderogabilità, sui patti in deroga, sugli affitti ad enti di ricerca, sulla risoluzione per grave inadempimento, sul subaffitto e la cessione dell’affitto, sull’indennizzo a favore dell’affittuario in caso di risoluzione incolpevole, sull’affitto di terreni oggetto di concessione edilizia, sulla successione per causa di morte, sulla forma del contratto e sulla salvezza delle competenze delle Regioni a statuto speciale. La Sezione II (rubricata “Dell’affitto a coltivatore diretto”) contiene gli articoli sulla durata, sull’affitto particellare e sull’alpeggio, sulla rinnovazione tacita, sui rapporti tra affittuario uscente e subentrante, sul diritto di preferenza in caso di nuovo affitto, sul canone, sulla morosità del conduttore, sulla riduzione del canone per perdita dei frutti, sui poteri di gestione dell’affittuario, sui miglioramenti, sugli effetti dei miglioramenti, sul diritto di ritenzione, sui piccoli miglioramenti, sulle scorte, sulla ricomposizione aziendale mediante l’affitto, sulla concessione di agevolazioni, sul pagamento dei contributi consortili, sul divieto di concessioni separate, sulla riconduzione all’affitto, sull’affitto di azienda agricola, sull’impresa familiare coltivatrice e sulle disposizioni processuali. La Sezione III (rubricata “Dell’affitto a conduttore non coltivatore diretto”) contiene gli articoli sull’affitto a misura e corpo, sulla risoluzione dell’affitto a conduttore in caso di vendita all’ISMEA, sull’esproprio e, soprattutto, l’art. 105 con il rinvio ad alcune disposizioni dettate per l’affitto a coltivatore diretto. La successiva Sezione IV (rubricata “Affitto di terreni demaniali, patrimoniali e golenali) ha gli artt. 106 sull’utilizzazione agricola di detti terreni e 107 sulla concessione delle pertinenze idrauliche. Infine, la Sezione V ha l’art. 108 sui contratti di compartecipazione stagionale e sulle coltivazioni intercalari. Nel Capo II si tratta dell’impresa agricola su terra altrui esercitata in forma associata con gli ormai superati contratti di mezzadria e colonia e con il possibile contratto di associazione tra concedenti e concessionari. Inoltre, la materia agricoltura conosce il contratto di soccida. Il presente decreto legislativo prevede anche gli articoli sulla disciplina delle mezzadrie e delle colonie ancora in corso e sulle forme associative di concedenti e concessionari. Nel Capo III si disciplina la riconduzione dei contratti agrari di tipo enfiteutico a contratti di godimento personale di fondi rustici, con il procedimento di estinzione già utilizzato per i livelli veneti.
Il Titolo VI del presente decreto legislativo contiene l’esplicita abrogazione di 61 complessi normativi costituiti sia da intere leggi che da singoli articoli o commi di leggi precedenti. L’art. 124 del decreto legislativo di riordino comprende, tra le norme abrogate, anche le seguenti disposizioni, benché il testo del decreto legislativo non tratti di esse: legge 3 giugno 1940 n. 1078, sulle unità poderali in zona di bonifica legge 3 giugno 1940 n. 1078, sulle unità poderali in zona di bonifica; legge 2 aprile 1962, n. 171, contenente norme in materia di ripartizione dell’incremento legnoso delle piante d’alto fusto”; legge 4 agosto 1978 n. 440, sulla concessione delle terre incolte; legge 5 febbraio 1992 n. 102, sull’attività di acquacoltura; e l’art. 2 della legge 23 agosto 1993 n. 349, Norme in materia di attività cinotecnica. La visione completa della materia agricola proposta dal Codice dell’Agricoltura dovrebbe consentire in parole povere di evidenziare che i testi normativi originari spesso contengono disposizioni di contenuto sostanzialmente regolamentare. Così come può capitare che ricorrano, in testi regolamentari, disposizioni di sostanza legislativa. L’evidenziazione delle differenze sostanziali rispetto alla forma porta, come conseguenza in un procedimento di riordino e semplificazione, il “travaso”, nel testo del decreto legislativo, delle norme formalmente regolamentari ma sostanzialmente legislative, nonché il “passaggio”, nel correlato DPR attuativo, delle norme formalmente legislative ma sostanzialmente regolamentari. Risulta, allora, evidente la necessità che le operazioni di “travaso” e di “passaggio” avvengano nello stesso tempo dello studio e della redazione delle formule legislative, mentre appare più che opportuno che l’entrata in vigore dei due testi normativi (decreto legislativo e correlato DPR) avvenga contestualmente, anche per evitare che determinate abrogazioni, ovviamente e per necessità contenute soltanto nel decreto legislativo, non provochino pericolose situazioni di vacatio legis.
Anche il parallelo DPR si articola in quattro Titoli, corrispondenti ai Titoli del testo del presente decreto legislativo. Come si è detto, esso contiene sia disposizioni di origine regolamentare, sia disposizioni di fonte legislativa che sono state delegificate per rendere possibile, nel futuro, il ricorso all’art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel Titolo I “Dell’impresa agricola” il Capo I disciplina le modalità dell’opzione per la determinazione del reddito da produzioni e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche (art. 1); il Capo II riguarda gli imprenditori agricoli giovani che hanno per oggetto il Fondo e gli aiuti per gli imprenditori agricoli giovani e montanari (già finanziariamente coperti); nel Capo III gli artt. da 5 a 7 hanno per oggetto disposizioni amministrative sull'agriturismo, nonché interventi del MiPAAF in tema di programmazione e di Osservatorio nazionale già finanziariamente coperti; nel Capo IV si contemplano le strade del vino e dell’olio; il Capo V riguarda l’impatto sull’ambiente da parte delle attività di acquacoltura e pescicoltura e la filiera del settore ittico; nel Capo VI gli artt. da 12 a 13 concernono la disciplina amministrativa della vendita dei prodotti agricoli; i Capi VII e VIII contengono disposizioni sul SIAN e sull’anagrafe delle imprese agricole (artt. 16 e 17). Con riguardo a queste ultime disposizioni si ritiene opportuno segnalare che negli artt. 14 e 15 dello schema di DPR sono riportate le disposizioni su “Servizi di interoperatività” e “Modalità di accesso alle informazioni contenute nel SIAN” che sono state delegificate. Lo scopo della proposta delegificazione è quello di “eliminare” l’attuale ingessatura delle disposizioni che non consentono facili modifiche regolamentari. Le disposizioni del DPR 503/1999 sono, invece ed ovviamente, quasi tutte riprodotte nel DPR parallelo, ad eccezione di quelle, relative all’anagrafe delle imprese agricole, che hanno per oggetto l’utilizzazione, nei rapporti con la P.A., del codice unico di identificazione e che riguardano il significato di “unità tecnico-economiche” dell’azienda agricola. che sono state legificate (e, quindi, riportate agli artt. da 26 a 29 del decreto legislativo) ma che, proprio per il loro oggetto, non dovrebbero richiedere una copertura finanziaria.
Il Titolo II del parallelo DPR è diviso in tre Capi: il Capo I riguarda la contrattazione programmata con le disposizioni sui contratti di collaborazione e di promozione, sulle convenzioni di gestione del territorio e sulla buona pratica agricola. Il Capo II ha per oggetto il Fondo per la tutela dell’architettura rurale finanziariamente già coperto e la disciplina della procedura per la concessione dei contributi e quella delle sponsorizzazioni. Il Capo III riguarda la sorveglianza rinforzata sulle coltivazioni transgeniche e il Fondo per le filiere esenti da contaminazioni OGM da ritenersi finanziariamente coperto. Il Titolo III riguarda i piani di riordino terriero e alcune disposizioni in tema di proprietà coltivatrice. Il Titolo IV riguarda i contratti agrari: l’art. 29 delegifica la disposizione sull’inizio dell’annata agraria, mentre l’art. 30 riguarda le Commissioni provinciali in tema di canone e l’art. 31 l’intervento dello Stato in tema di assicurazione contro le avversità atmosferiche (finanziariamente coperto). Praticamente un “riassunto” di tutto ciò che riguarda il comparto primario con l’obiettivo da una parte di tagliare le gambe a una burocrazia che ostacola tutti giorni il lavoro degli agricoltori, dall’altra parte di facilitare il compito della Pubblica amministrazione e di accelerare i tempi di eventuali interventi.
(Edoardo Spera) 10 dic 2009 17:29
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